Tutela dei minori in relazione agli interventi sulla famiglia
Articolo scritto da Marisa Malagoli Togliatti e Maria Rita Consegnati
Cultura giuridica e cultura psicologica tendono sempre più alla valorizzazione dell’infanzia ovvero a sottolineare che un minore è un essere competente nella valutazione del proprio interesse, nelle manifestazioni dei suoi bisogni e nella gestione delle sue relazioni affettive e quindi va “ascoltato” secondo le modalità tecnicamente più adeguate in ogni provvedimento che lo riguardi.
Così, in ambito giuridico negli ultimi anni, attraverso la riforma del diritto di famiglia e le leggi ad essa collegate, il bambino è stato sempre più definito come oggetto di diritto anziché oggetto.
L’attenzione si è quindi gradualmente spostata focalizzandosi sui bisogni specifici e sui diritti del minore. Si parla perciò dell’ “interesse del minore” e non dell’“interesse degli adulti” senza però porre in antitesi tali diritti in quanto nel caso dei soggetti in età evolutiva si può, ben a ragione, parlare di “diritti relazionali”, ovvero dei diritti (e dei doveri) che ciascun essere sociale ha come persona fin dalla nascita in relazione ai diritti e doveri degli altri. Quindi al diritto di ogni bambino di essere allevato nell’ambito della sua famiglia di origine corrisponde il diritto del genitore di essere in grado o di dover essere messo in grado di assolvere ai suoi doveri fondamentali nei riguardi dei figli. Garantire perciò i diritti dei minori in quanto figli significa garantire, promuovere, sostenere, affiancare la funzione genitoriale e quindi mettere in atto, gli interventi necessari per superare le cause (interne ed esterne) che rendono disfunzionale una famiglia. Riguardo ai minori è emerso con sempre maggiore forza che le possibilità di sviluppo sono fortemente legate al tipo di famiglia in cui egli vive, alle trasformazioni che in essa avvengono, alle modalità di funzionamento famigliare, alle dinamiche relazionali al suo interno e al tipo di rapporto con i sistemi sociali di riferimento.
Le possibilità evolutive o involutive della famiglia dipendono dalla quantità e dalla qualità di risorse possedute così come dalla forza dei vincoli e dei condizionamenti, interni o esterni, a cui la famiglia può essere sottoposta, ovvero dalle abilità, competenze e opportunità che la famiglia può utilizzare per organizzarsi in modo attivo nel corso della sua esistenza.
In questa prospettiva c’è chi parla di famiglie a rischio per sottolineare le famiglie che vivono una condizione di squilibrio (Donati 1989) tra risorse e vincoli per cui si trovano a dover fronteggiare gli eventi della vita senza poter contare su una gamma di risorse sufficientemente ampia e ricca. Seguendo tale visione la famiglia è indicata per le sue funzioni di “modulatore di rischio” ovvero come agenzia che può prevenire e controllare, ma anche mediare o incrementare i rischi di un ambiente sociale avvertito come sempre più rischioso, nel quale le spinte alla frammentazione sono molto forti e perciò mettono a “prova” il buon funzionamento familiare.
L’alta variabilità dell’ambiente e le richieste, spesso contraddittorie a cui la famiglia deve rispondere richiedono, in definitiva, una flessibilità e un grado di tolleranza alle situazioni di transizione e di cambiamento molto forti.
Nell’individuare configurazioni familiari all’interno delle quali possono insorgere problemi di cui il sistema giudiziario debba occuparsi abbiamo innanzitutto le famiglie che sono “messe alla prova” in quanto, in presenza di problemi particolari o di difficoltà eccezionali, non riescono a fronteggiare adeguatamente le richieste interne e/o esterne.
Così le strutture familiari in cui è presente un membro in grave difficoltà (figlio disabile, genitore con patologia fisica o psichica) o in cui accadono eventi improvvisi di tipo traumatico (morte, guerra, disoccupazione, emigrazione) possono diventare incompetenti nell’affrontare i compiti di sviluppo propri del sistema familiare ed entrare in contatto con le reti informali di sostegno e/o con i servizi sociosanitari che diventano spesso, più o meno consapevolmente, parte integrante delle dinamiche familiari.
Se la letteratura riguardante l’intervento con le famiglie multiproblematiche o con patologia di uno dei suoi membri è ormai molto ampia dobbiamo ricordare che, in genere, tale intervento è oggetto degli operatori pubblici o privati del servizio sociosanitario (psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, assistenti sociali) e non riguarda il sistema giudiziario che entra in contatto con le famiglie qualora sia rilevato, da parte di uno degli operatori suddetti o da altri operatori sociali, uno stato di trascuratezza, di abbandono, di maltrattamento o comunque di inidoneità nel compiere le funzioni di allevamento del minore proprie dell’Istituto Familiare.
Entrano in contatto con le agenzie giuridiche e i servizi sociosanitari anche quelle famiglie che “si mettono alla prova” scegliendo di modificare la loro composizione attraverso l’affido, l’adozione o attraverso la separazione coniugale.
Parleremo quindi di tutela dei minori in relazione agli interventi sulla famiglia riferendoci a quelle situazioni familiari in cui contemporaneamente intervengono il sistema giudiziario e il sistema sociosanitario secondo procedure che richiedono l’integrazione del sapere giuridico e di quello psicologico per gestire l’interesse del minore.
Interventi sulle famiglie
Gli interventi messi in atto dal sistema giudiziario e dal sistema sociosanitario sono effettuati sulle categorie di famiglie prima indicate: famiglie multiproblematiche, famiglie messe alla prova, famiglie che si mettono alla prova. Non sempre tali interventi sono coordinati, anche quando nella soluzione dello stesso caso sono coinvolti giudici e operatori sociali, né tengono conto di elementi culturalmente acquisiti relativi alle dinamiche familiari e ai bisogni del bambino.
Vorremmo ricordare alcuni esempi.
Nel campo dell’adozione c’è un grosso lavoro di “prevenzione” nella scelta della coppia ma, una volta superata la fase dell’affidamento preadottivo, questa famiglia viene lasciata a sé stessa. L’adozione diventa un fatto “privato” che spesso gli interessati tendono a gestire col meccanismo della “negazione”: si pensi, ad esempio, che in molti casi i genitori adottivi nascondono ai figli l’evento, non trovando mai il momento giusto per parlargliene e tendono ad eliminare ogni traccia di vita psichica del minore precedente l’adozione ostacolando un bisogno tipico di ogni individuo messo chiaramente in evidenza dalle ricerche sullo sviluppo psicodinamico e dalle teorie sui meccanismi dell’attaccamento (Bowlby) relativo alla rielaborazione degli eventi precocissimi della propria vita psichica.
In questi ultimi anni, sono sempre più frequenti le famiglie con figlio adottato che presentano difficoltà anche serie, dopo 2-3 ma anche 7-8 o più anni dall’entrata del bambino nel nucleo familiare.
Soprattutto la fase dell’adolescenza (ovvero della ricerca della propria identità) è “delicata” e le esperienze di terapia familiare condotta dagli autori rivelano la mancata rielaborazione delle fasi della “gestazione” e del “parto” ovvero della “identificazione” e della “separazione” e dei primi processi di attaccamento spesso compiuti dal bambino con altre figure di allevamento (o comunque in altre situazioni), come fasi non superate, che rendono particolarmente difficile per genitori e figli i reciproci processi di ridefinizione durante l’adolescenza (Malagoli Togliatti, Ardone 1993).
Ancora più complesse sembrano le dinamiche di rapporto tra minore, famiglia di origine e famiglia affìdataria nei casi in cui il giudice tutelare e gli operatori dei servizi sociosanitari ricorrano all’affido eterofamiliare per un bambino che sia allevato in un ambiente familiare non idoneo (Malagoli Togliatti 1992). La carenza di operatori psicosociali professionalmente qualificati (ad esempio raramente gli psicologi sono utilizzati nelle equipes che si occupano dell’affido) fa sì che prevale la parte assistenziale dell’intervento e il minore viene allontanato a tempo indeterminato dalla famiglia di origine verso la quale non viene attuata nessuna forma di intervento efficace (Cirillo 1986; Dell’Antonio 1992).
Adozione e affidamento eterofamiliare sono inoltre tipici esempi di interventi di più agenzie sociali e operatori, con differenti ottiche e finalità e spesso senza una visione longitudinale ovvero senza la percezione dei diversi bisogni relazionali, affettivi ed emotivi del minore e dello sviluppo processuale delle dinamiche familiare. Operatori della giustizia e operatori sociosanitari tendono sempre più ad interagire positivamente ma spesso manca una reciproca “conoscenza” e le possibilità di coordinamento non sono agevolate da vincoli amministrativi e giurisdizionali (Dusi 1990).
Nel caso dell’intervento sui minori “a rischio” perché devianti o perché inseriti in famiglie multiproblematiche o in famiglie maltrattanti o abusanti uno dei punti nodali è quello relativo al controllo sociale che viene richiesto agli operatori dei servizi sociosanitari da parte degli operatori della giustizia. L’intervento psicologico presuppone, nella cultura psicoterapeutica, una richiesta di aiuto e una motivazione al cambiamento, che mancano nelle famiglie suddette.
Le esperienze di Cirillo (1986), Di Blasio (1989), Malacrea (1990), Vassalli (1990) indicano che si può trasformare “l’invio coatto” nella costruzione di un progetto comune tra operatori e famiglia.
In queste esperienze, come in quelle che esplicheremo successivamente di “mediazione familiare”, si tratta di pensare in modo sistemico un intervento in cui la relazione terapeuta-famiglia- minore si inscrive nel più ampio contesto sociale che include il Tribunale come soggetto attivo cui fare riferimento e non come elemento di ostacolo alla relazione di aiuto, finalizzata al cambiamento di una famiglia inadeguata in famiglia competente.
Gli interventi sulle famiglie “separate
La riforma del Diritto di famiglia del 1975 con Part. 155 attribuisce al giudice il potere di dichiarare a quale dei coniugi siano affidati i figli in caso di separazione, con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale. L’interesse del minore richiederebbe peraltro anche il rispetto della sua volontà di essere affidato all’uno o all’altro genitore, ma l’ascolto di questa volontà avviene spesso solo in occasione delle consulenze tecniche di ufficio predisposte dal giudice in occasione di contenzioso tra le due parti in causa.
In caso di separazione consensuale, ogni decisione, anche relativa ai minori, è assunta dai coniugi e il Tribunale si limita ad un controllo esterno, non può modificare le condizioni stabilite dai coniugi, ma eventualmente respingere l’omologa, cosa che raramente accade pure se le condizioni di separazione appaiono nocive per il minore.
Per la separazione giudiziale si accoglie il procedimento contenzioso e il Presidente assume provvedimenti relativi ai figli anche se le parti non glielo hanno chiesto e la lite è su questioni diverse. Il Giudice Istruttore seguirà nel tempo la vicenda pur non potendo modificare i provvedimenti presidenziali se non in occasione di nuove circostanze. Pertanto ove il contenzioso venga ad includere anche il problema dei figli si ricorrerà più facilmente ad una consulenza tecnica (Malagoli Togliatti 1992).
Nel caso di disaccordo il Gl tenta una mediazione tra le parti in causa ma quando non riesce ad attuare alcuna funzione mediatrice e c’è un minore conteso dai genitori ricorre ad uno psicologo che fuori dalle aule del tribunale possa “dare ascolto” al minore. L’audizione diretta non viene solitamente esercitata dal giudice sia per le situazioni ambientali del tribunale civile del tutto inadeguate ad un reale ascolto, sia per il timore di non essere “competenti” nonché per la consapevolezza della triangolazione del minore ad opera delle parti in causa (genitori). La consulenza tecnica di ufficio permette di avere uno spaccato trasversale su come stanno andando le cose in quel momento, è quindi uno strumento valido se l’obiettivo del giudice è quello di ricorrere ad un esperto che “ascolti”, difendi e tuteli le esigenze e i bisogni del minore e ne interpreti la volontà.
Il CTU osserva ed ascolta ampiamente il minore attraverso colloqui individuali con il medesimo e con i suoi genitori, colloqui congiunti con un genitore alla volta, quando è possibile con entrambi, e attraverso indagini testologiche. In questo modo è possibile avere informazione sui rapporti esistenti tra minore, genitore affidatario e genitore non affidatario, o elementi che incidono sulla vita quotidiana del minore (disfunzionali e non) e sui problemi relativi al suo allevamento e alla sua educazione e questo ampio esame di tutta la situazione relazionale e ambientale del minore facilita cambiamenti per quanto concerne i provvedimenti presi in sede in sede presidenziale.
Del tutto insufficiente risulta invece la consulenza tecnica nel risolvere i problemi legati alla conflittualità genitoriale: il principio che regola la separazione giudiziale è basato sul principio del contradditorio e collude ampiamente con la tendenza alla conflittualità tra le parti in causa.
In realtà, è possibile rilevare che la fase in cui si attua la CTU è soltanto un segmento di tempo molto più lungo già ampiamente utilizzato dai genitori per circuitare il figlio in una contesa il cui obiettivo è lo screditarsi reciproco agli occhi del minore.
I partner sembrano agire un comportamento antitetico alle esigenze dei minori che, nel momento della separazione dei genitori, «hanno un bisogno specifico di conservare, sviluppare ed eventualmente migliorare i loro rapporti con ambedue i genitori» (Cigoli 1986). L’attenzione degli adulti, apparentemente rivolta ai figli di cui chiedono l’affidamento, sembra essere un contenuto catalizzante litigi e rancori antichi riguardanti la coppia che non ha ancora saputo disgiungere il ruolo coniugale da quello genitoriale.
Nei casi di separazione conflittuale sembra venire meno al figlio la continuità storica che gli consente di esperire il senso di appartenenza che è costituito da entrambe le figure genitoriali nonché dalle loro rispettive famiglie di origine (nonni, zii) che hanno costituito nel tempo la “ sua famiglia”. Questa rassicurazione non solo non viene data ma è agita una contrapposizione tra due verità, due realtà tra cui il figlio è chiamato a scegliere per allinearsi sulla posizione di mamma e di papà.
Gli effetti di questo tipo di separazione sono stati ampiamente studiati (Cigoli, Gulotta, Santi 1983; Dell’Antonio 1983) ed è stato ampiamente dimostrato che il maggior rischio per la situazione psicologica dei minori è legata alla conflittualità genitoriale (Wallerstein 1980). Vogliamo inoltre sottolineare che la consulenza tecnica tende a dilatare ulteriormente la durata della procedura giudiziaria e non è insolito che ci siano due consulenze nell’ ambito dello stesso procedimento. Tutto ciò comporta un “costo” psicologico elevato per i genitori, ma soprattutto per i minori in quanto procedimenti con contenzioso Aperti per un arco di tempo prolungato (3-4 e più anni) depongono per la presenza di un conflitto persistente nel tempo, non risolto con la separazione e tale da connotarsi come situazione di rischio per il minore che diventa parte integrante del conflitto. Tale patogenità diventa una forma di “abuso” psicologico vero e proprio sui minori figli di queste coppie.
La consulenza tecnica può mettere in evidenza certe disfunzionalità che si connotano come comportamenti di “ abuso psicologico” anche gravi:
- genitori affidatari che in modo più o meno esplicito boicottano la frequentazione del figlio con l’altro genitore;
- genitori non affidatari che di fatto abbandonano il minore sia affettivamente che economicamente;
- genitori che utilizzano il figlio come “controllore” dei comportamenti dell’altro;
- genitori che “maltrattano” il figlio per “far dispetto” all’altro e mostrarne a tutti l’incompetenza, l’inaffidabilità e finanche la pericolosità;
- genitori che coinvolgono i figli nelle varie forme di conflittualità, proiettando su di loro i propri bisogni e sentimenti.
Tali dinamiche spesso vengono alla luce con una CTU attenta ed accurata che in tali casi spesso raccomanda un sostegno psicosociale da attuare con le parti in causa e/o con il minore una volta terminato il procedimento giudiziario, ma c’è da chiedersi cosa succede dopo che certe problematiche sono state evidenziate. Nella prassi non esiste un rapporto del giudice ordinario con i servizi territoriali per cui gli operatori sociosanitari non possono venir incaricati di seguire l’evoluzione delle misure di affidamento e il rispetto del diritto/dovere di visita del genitore non affidatario. Inoltre, in queste situazioni di “conflittualità senza rimedio”, la disfunzionalità è prevalentemente legata alla patologia delle relazioni interpersonali, alle difficoltà dei singoli ad elaborare l’evento separazione affrontando le modificazioni e i cambiamenti del sistema familiare legati alla nuova fase del ciclo vitale (Malagoli Togliatti 1992).
L’alta conflittualità sembra corrispondere ad una separazione non portata a termine sul piano affettivo ed emotivo per cui, permanendo l’ambivalenza nei confronti della separazione coniugale, si intensificano gli elementi di ambiguità, di confusione e mancanza di chiarezza nelle comunicazioni e si evidenziano i nuclei disfunzionali di tipo nevrotico e psicotico della personalità dei singoli non più “contenuti” o “compensati” nell’ ambito della relazione coniugale.
Siamo cioè di fronte ad una sorta di caratteristiche di personalità di tipo disfunzionale ma non definibili attraverso una specifica nosografia di tipo psichiatrico (a meno di non ricorrere al termine borderline) proprio per la significatività del disagio relazionale e può essere nocivo e dannoso per l’interesse del minore una diagnosi psichiatrica che stigmatizzi in senso negativo i genitori.
A queste conclusioni sembrano arrivare tutte le consulenze tecniche: infatti, in quasi tutte le relazioni della nostra casistica, si raccomanda una qualche forma di sostegno psicologico rivolto ai genitori e ai minori una volta terminata la consulenza tecnica e quasi mai si individua una specifica patologia psichiatrica nonostante l’abbondante uso delle indagini testologiche sulla personalità delle “parti in causa”.
D’altra parte, se vi fosse o vi fosse stata sintomatologia psichiatrica in uno dei due genitori, ci sarebbero stati interventi sociosanitari e la riorganizzazione del nucleo familiare in relazione al disagio mentale stesso (Malagoli Togliatti 1988). Spesso anzi l’accusa di “malattia mentale’’ è fatta da uno dei due contendenti come ulteriore argomento a favore delle proprie tesi e come giustificazione del fallimento del matrimonio, causato dal coniuge insano.
La prevalenza della patologia relazionale sulla patologia individuale crea però delle grosse difficoltà nel lavoro dei consulenti tecnici in quanto la consulenza è sorta con obiettivi prevalentemente diagnostici, quindi, poco adeguata a dare indicazioni sull’evoluzione delle situazioni relazionali nel tempo. Ci sembra importante sottolineare che anche se nel corso degli anni si è passati dall’indagine sui singoli individui a quella relazionale attraverso l’analisi della personalità dei genitori e della relazione genitore-figlio e sono stati introdotti elementi di previsione e sviluppo futuri, tutto questo non toglie alla consulenza tecnica la connotazione di strumento di analisi “trasversale” inadatta a dare indicazioni sulle trasformazioni in atto e, soprattutto, su quelle future.
La separazione coniugale avvia una serie di processi di cambiamento e rinegoziazione delle relazioni interpersonali tra tutti i componenti della famiglia nucleare e tra questi ed i componenti della famiglia estesa all’interno di un processo in continua evoluzione in cui è presente un intrecciarsi complesso di variabili individuali e familiari che agiscono da “mediatori” rispetto all’impatto che i singoli ed il gruppo familiare esteso hanno di fronte alla fine del matrimonio.
La consulenza tecnica che si limita ad una indagine su una certa fase dell’evoluzione di quel sistema, non può “accompagnare” questo processo evolutivo in trasformazione e le ipotesi e le proposte avanzate dal perito possono risultare, nel tempo, inadeguate.
Possiamo ipotizzare una serie di modificazioni nella consulenza tecnica, soprattutto nelle situazioni dove il CTU ha individuato degli elementi di rischio nell’evoluzione della situazione relazionale, capaci di incidere negativamente sullo sviluppo psicologico del minore:
- possibile correlazione tra il lavoro del consulente con quello dei servizi che potrebbero seguire l’evoluzione del caso;
- possibile utilizzazione dello stesso consulente nel lavoro di controllo e verifica periodica del caso.
Nella prima ipotesi dobbiamo tenere presente l’estrema varietà dell’organizzazione dei servizi sociosanitari presenti sul nostro territorio e la scarsa omogeneità delle modalità di lavoro degli operatori, questo rende difficile al G.I. il districarsi nell’ ambito della intercambiabilità degli operatori e dell’estrema varietà della qualità del lavoro fornito dai singoli operatori.
Nella seconda ipotesi entrano in gioco i problemi del rapporto tra la funzione di sostegno/terapia e la funzione di verifica/controllo che sono difficilmente gestibili dalla stessa figura professionale (Malagoli Togliatti 1990).
E sembrato quindi necessario tentare un diverso tipo di intervento in cui i genitori vengano chiamati al loro senso di responsabilità e al vissuto di disagio del figlio e vengano sollecitati a lavorare insieme per il raggiungimento di obiettivi comuni funzionali al minore.
Ma lavorare in una situazione dove non c’è comunione di intenti di tutti i consulenti (di parte) e degli avvocati rende impossibile intraprendere una opera di mediazione ed è ciò che più frequentemente si verifica all’interno dell’attuale consulenza d’ufficio: risulta estremamente difficile che il CTU possa cambiare il suo ruolo e le funzioni assegnategli da un preciso mandato istituzionale.
L’ipotesi su cui attualmente stiamo lavorando è quella di sospendere la CTU nei casi in cui sia accertata la patogenità della relazione conflittuale tra le parti in causa ovvero quando sia evidente lo stato di disagio e sofferenza del minore ed inviare il gruppo familiare ad un esperto di relazioni familiari che attui un lavoro di Mediazione.
La Mediazione Familiare si è diffusa negli Stati Uniti e in Canada a partire dagli anni ‘70 e in Europa è stata introdotta nell’88 dove ha conosciuto una diffusione rapidissima.
Buona parte dei Centri di Mediazione godono di un finanziamento pubblico: in Canada è offerta dal Servizio Nazionale Sanitario; in Gran Bretagna è praticata anche da un numero elevato di avvocati; in Belgio esiste una Mediazione gratuita presso i servizi pubblici e si pratica anche in privato; in Germania esistono centri di Mediazione di comediazione con un avvocato. In Italia il primo servizio pubblico di Mediazione Familiare I stato istituito nel 1989 dal comune di Milano su un progetto presentato dalla Associazione GeA (Genitori Ancora). Nel 1988 presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione (Facoltà di Psicologia di Roma) viene avviata un’attività di intervento-ricerca in mediazione familiare in collaborazione con l’Ufficio Tutelare del Tribunale di Roma.
Attualmente è presente una Sezione di Mediazione Familiare che fino ad oggi ha trattato oltre 50 casi inviati dall’Ufficio Tutelare.
La Mediazione Familiare può essere definita come un intervento rivolto alla famiglia in crisi per separazione e divorzio per facilitare un percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari.
Un terzo neutrale e con specifica formazione, sollecitato dalle parti in causa ed in piena autonomia dall’ambiente giuridico, in un contesto definito, si adopera per favorire la comunicazione tra i genitori (partners) affinché possano giungere ad un programma soddisfacente per loro e per i figli.
Con il termine “esperto di relazioni familiari” pensiamo ad uno psicologo che sappia delimitare e definire con chiarezza il proprio ruolo di mediatore che deve avere il compito di terzo neutrale; capace di catalizzare risorse e decisioni; di valorizzare l’autonomia dei soggetti e rimandare la soluzione alle parti; facilitare i canali comunicativi nella coppia; incentivare nuove soluzioni; facilitare l’espressione dei sentimenti; fornire sostegno emotivo; far prendere coscienza delle risorse e delle opzioni; indirizzare verso nuove risorse (Ardone 1993).
L’obiettivo deve essere esplicito e concordato: creare un clima dove sia garantito l’equilibrio tra le parti; favorire la riapertura dei canali comunicativi; contribuire alla gestione dei conflitti per raggiungere soluzioni concrete ai problemi generati dalla separazione; valorizzare la competenza e l’esercizio unitario della genitorialità in un clima di responsabilità comune (Ardone 1993).
Gli incontri di mediazione familiare coinvolgono entrambi i genitori e i loro figli nell’esperienza degli psicologi che operano nella Sezione di Mediazione Familiare dell’Università di Roma (Ardone 1994), soltanto i genitori nel lavoro degli operatori del Centro GeA (Bernardini 1994).
Il coinvolgimento dei figli, specialmente se non più piccolissimi, si rende necessario per “dare voce” ai minori, favorendo l’ascolto dei loro bi sogni da parte dei genitori che in presenza dei figli e con l’aiuto dell’esperto possono più facilmente ritrovare un dialogo.
Non si tratta di una “psicoterapia” ma quando siamo in presenza di una conflittualità cronica grave l’intervento è, tecnicamente parlando, più difficile di una psicoterapia e richiede esperienza e formazione specifica. L’obiettivo è lo sviluppo di forme di cogestione della funzione genito- riale risolvendo alcuni nodi conflittuali cronicamente “agiti”; è necessario sollecitare il senso di responsabilità favorendo la ricerca di accordi concreti nell’esercizio dei compiti genitoriali impedendo nelle discussioni, spesso molto animate che si hanno durante*i colloqui, fenomeni ben noti di colpevolizzazione dell’altro genitore a scapito di un più attento esame delle reciproche difficoltà e/o responsabilità nella gestione del loro mestiere di genitori (Malagoli Togliatti, Ardo- ne 1993).
La partecipazione dei figli consente di far si che il loro coinvolgimento nel conflitto dei genitori possa essere “attivo”. Includere il loro punto di vista, le loro esigenze, consente di rinforzare e mantenere nel setting di mediazione l’accento sui loro bisogni e parallelamente sulle funzioni genitoriali, mentre è frequente osservare che i coniugi tendono a spostare il focus dell’intervento sulle loro incomprensioni e sul passato.
Aver cominciato a sperimentare la Mediazione Familiare, mettendo a punto specifiche tecniche e procedure, risponde all’esigenza di offrire una prassi operativa che possa rispondere in modo più adeguato ai bisogni di ristrutturazione di situazioni familiari a rischio. Pensiamo inoltre che tale competenza possa essere acquisita e diventare patrimonio degli operatori sociosanitari dei consultori e dei servizi maternoinfantili chiamati sempre più a collaborare con i giudici.
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