Brevi osservazioni sul segreto professionale dello psicologo e dello psicoterapeuta
Articolo pubblicato su “Acta Psychologica”, N.3 – 2/95
Autore: Nicola Coco
Come è noto, l’art. 4 della L. 65/89 riconosce ufficialmente l’obbligo del segreto professionale dell’esercente la professione psicologo e dello psicoterapeuta. A questo scopo, viene richiamato l’art. 622 del Codice penale il quale punisce (con la reclusione fino ad un anno) «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento». Tale disposizione, pacificamente applicata — da tempo immemorabile — a numerosissime categorie di liberi professionisti (per impiegati e funzionari pubblici esiste, invece, il segreto d’ufficio) — rappresenta, indubbiamente, una delle caratteristiche formali più importanti e, nel contempo, una rilevante novità nella regolamentazione della professione-psicologo, finalmente equiparata ad ogni effetto a tutte le altre tipologie specialistiche. Nondimeno con l’attribuzione dell’obbligo del segreto professionale e con la variegata gamma di situazioni che, con ciò, potranno presentarsi d’ora in avanti, occorre tempestivamente individuare delle linee interpretative, oltreché applicative, della norma in oggetto, posta l’estrema delicatezza dell’intervento psicologico e psicoterapeutico (per definizione, ed in misura ben maggiore di altre professioni, destinato ad individuare dati, fattori e dinamiche della personalità da proteggere con il segreto) e la gravita dei rischi cui l’operatore può incorrere qualora non possegga dei chiari e precisi referenti in tal senso. A titolo puramente esemplificativo, è opportuno distinguere due fasce di possibili situazioni: l’attività clinica «ordinaria» e l’insieme delle prestazioni, cliniche ed extra-cliniche che lo psicologo e lo psicoterapeuta possono essere chiamati a svolgere presso enti, privati e pubblici, a livello individuale e di gruppo (specialmente in prospettiva sistemica) o, comunque, di tipo diverso in ordine alle programmazioni della committenza ed alle norme contrattuali inerenti atti e convenzioni stipulati con soggetti, fisici e giuridici non corrispondenti alla persona del cliente diretto. Per quanto attiene alle situazioni «ordinarie», l’aspetto centrale del problema, ovvero l’obbligo di mantenere il segreto, può esser fatto pienamente coincidere con il testo dell’art. 622 C.p.
Lo psicologo e lo psicoterapeuta sono, quindi formalmente inibiti a qualunque modalità divulgativa di quel che abbiano appreso dal paziente, nel corso della loro opera, esponendosi a sanzioni penali (e, ovviamente, a pene accessorie come la conseguente sospensione o cancellazione dall’albo professionale) quando all’interessato possa derivare anche solo il pericolo di un danno (alla propria immagine, al proprio onore o a qualsivoglia bene, morale e materiale) a causa della divulgazione di dati e notizie riservati. Un simile rigore è, tuttavia, temperato da alcune ipotesi, o, come si definiscono in diritto penale, «cause di giustificazione» (o «scriminanti»). Alcune di queste (l’art. 622 C.p. parla di «giuste cause») possono derivare dal consenso del paziente alla divulgazione: se costui autorizza il professionista a violare il segreto su fatti che lo riguardano (ma in questo caso sarebbe sempre opportuno premunirsi di prove, documentali o testimoniali) non può sussistere alcuna responsabilità, né penale né disciplinare. Altre ipotesi potrebbero attenere a casi di legittima difesa o stati di necessità: una minaccia grave rivolta al professionista (anche da terzi), alla sua vita ed incolumità (o a quella di prossimi congiunti) per costringerlo a rivelare notizie apprese dal paziente fungerebbe automaticamente (sempre con i debiti riscontri probatori) da scusante per la violazione del segreto. Idem se a tale trasgressione egli fosse indotto da altri legittimi (e «necessitanti»), come eventi naturali e simili. Certamente, potrebbero verificarsi situazioni contingenti non sempre lineari nelle quali, ad esempio, si troverebbero a confronto ( e conflitto) beni ed interessi egualmente meritevoli di tutela. In letteratura deontologica straniera (come quella statunitense) non sono infrequenti casistiche del genere: quale condotta dovrebbe tenere il professionista cui il paziente confida la propria intenzione di uccidere qualcuno? Secondo la legge italiana e Part. 622 C.p., in particolare, pur non essendo previsto un obbligo di denuncia per il semplice cittadino (salvo che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale), in generale (salvo che venga a conoscenza del prepararsi di delitti contro lo Stato), la fattispecie potrebbe risolversi invocando la scriminante dello stato di necessità, (art. 54 C.p.), richiamata implicitamente dal citato art. 622 C.p.
In ogni ipotesi, tuttavia, dovrebbe procedersi ad un’oggettiva valutazione delle singole circostanze («caso per caso») per stabilire l’effettiva entità del pericolo o della lesione di un bene rispetto all’altro (es. rischio di omicidio di un terzo a confronto dell’osservanza del segreto) anche se il codice penale italiano, nella sua globalità, sembra (da sempre) orientato a tutelare maggiormente altri diritti (vita, incolumità, interessi statali), diversi se non antagonisti al segreto professionale. Non è, infatti, un mistero per nessuno che, tanto il Codice del ’30 (tutt’ora felicemente vigente) quanto gran parte delle leggi emanate successivamente (soprattutto quelle degli «anni di piombo») tendano a sacrificare disinvoltamente molte, essenziali, componenti della privacy in nome di «emergenze» politico-legislative o di una sempiterna supremazia dello Stato sulla personalità del singolo cittadino (v. il tema delle «banche-dati», delle schedature obbligatorie, ecc.). Alle «giuste cause» teste menzionate, che diconsi «dispositive» in quanto consentono, ma non obbligano, la rivelazione del segreto professionale in presenza di determinate (e codificate) condizioni, si accompagnano poi le c.d. «giuste cause imperative» che, invece, per espresso disposto di legge, impongono tale rivelazione. Una di queste è, ad esempio, la perizia, ovvero l’elaborato tecnico commissionato dal giudice al professionista nel corso di un procedimento giudiziario (solo civile, giacché l’art. 220, II comma del nuovo Codice di procedura penale vieta ogni accertamento peritale psicologico nel corso del processo): qui, la violazione del segreto sui dati acquisiti dal «periziato» è, addirittura l’oggetto stesso della prestazione, perciò non si pone alcun problema in merito. Diversamente, nell’ambito di un’altra «giusta causa imperativa», la testimonianza (e l’obbligo di renderla, su richiesta del magistrato, a pena di pesanti conseguenze penali per reticenza o falsa testimonianza), la questione è più complessa.
Infatti, se essa costituisce un dovere inderogabile e generalizzato per tutti i cittadini, sia nel vecchio che nel nuovo Codice di procedura penale (art. 200, I comma) sono contenute apposite deroghe, fondate sulla specificità professionale dei destinatari e quella svalutazione della loro opera e dignità istituzionale che deriverebbe dalla inaffidabilità dei segreti comunicati dagli interessati. Secondo la norma ex art. 200 cit., possono astenersi, perciò, dal testimoniare i ministri del culto (confessori), gli avvocati, procuratori e notai, i medici, le ostetriche ed ogni esercente una professione sanitaria, nonché «gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale». Ora che lo psicologo e lo psicoterapeuta vengano ricompresi nel vasto ambito degli «esercenti una professione sanitaria» o nella categoria degli «esercenti altri uffici o professioni… ecc.», sembra incontrovertibile che essi possano usufruire pienamente di tale deroga, sempre che le notizie su cui chiedono al giudice di astenersi dal riferire le abbiano apprese nel corso della loro prestazione professionale (e non casualmente o al di fuori di tale «set») e la motivazione addotta per non testimoniare non risulti infondata o pretestuosa (art. 200, II comma C.p.p.). Ma la scelta circa la tipologia professionale entro la quale inserire lo psicologo e lo psicoterapeuta diviene di estrema importanza per un altro profilo, ovvero per un’altra «causa imperativa», il referto. Recita, in proposito, l’art. 365 del Codice penale: «Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361 (pubblico ministero o ufficiali di polizia giudiziaria, ndr.) è punito… ecc.
Ora, se lo psicologo e lo psicoterapeuta debbono considerarsi, a tutti gli effetti «esercenti una professione sanitaria» (come, del resto, pare essere un’opinione piuttosto diffusa e non solo a fini fiscali), è chiaro che un siffatto obbligo (corrispondente ad una violazione imposta ed «a monte» del segreto professionale) compete loro senza riserva alcuna, salvo il caso in cui il referto stesso possa, per il suo contenuto, «esporre la persona assistita a procedimento penale» (art. 365, II comma, C.p.)
In altri termini se lo psicologo, nell’ambito del proprio lavoro («assistenza od opera») viene messo al corrente di fatti delittuosi, perseguibili d’ufficio (esclusi, dunque, quelli a querela della persona offesa) e commessi da persone che non siano personalmente il paziente, se egli è considerato esercente una professione sanitaria, deve immediatamente darne notizia al magistrato o agli organi di polizia. Un esempio di questo genere potrebbe ravvisarsi nella comunicazione, da parte del paziente che un altro congiunto o conoscente ha commesso violenza sessuale su un minore o ha perpetrato un omicidio o un qualsivoglia delitto perseguibile d’ufficio. In tali ipotesi, lo psicologo e lo psicoterapeuta (che hanno raccolto tale informazione, magari, nel corso di una terapia di gruppo) sarebbero rigorosamente vincolati ad espletare in poche ore una siffatta incombenza rischiando, in caso di omissione o persino di semplice ritardo, sanzioni penali egualmente severe. È , peraltro, necessario ed urgente che, all’ indomani della costituzione degli Ordini e dei Consigli in previsione della redazione del Codice deontologico, queste problematiche abbiano la dovuta priorità regolarmente onde evitare, di qui a poco, il verificarsi di situazioni pericolosissime, sul piano giuridico, etico e professionale. Tuttavia, accanto (e forse in misura maggiore) alle problematiche sul segreto professionale inerenti il «set» clinico e privatistico, si profilano questioni estremamente controverse negli ambiti dei lavoro ( e della consulenza) dipendente che sfociano direttamente nel contesto del pubblico impiego e dei relativi diritti, doveri ed obblighi. Intanto, va preliminarmente sottolineato che lo psicologo e lo psicoterapeuta inseriti nelle piante organiche della Pubblica Amministrazione (scuole, Difesa, carceri, ecc.) sono sottoposti, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio, al regime giuridico del segreto d’ufficio e non più a quello del segreto professionale (art. 326 e non 622 Codice penale).
Conseguentemente, a queste categorie di operatori pubblici è inibita la rivelazione delle «notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete» e la violazione della legge è punita più rigorosamente (fino a tre anni di reclusione); ma ciò vale solo per la rivelazione al-1 l’esterno (cioè a soggetti estranei i all’amministrazione di appartenenza) poiché il superiore gerarchico o chiunque sia dotato di poteri direttivi può imporre, come quando voglia, allo psicologo-impiegato o funzionario di riferirgli puntualmente quanto ha appreso nell’ambito del suo lavoro. Si concretizza, così, una condizione burocratica se non poliziesca nella quale nessuna riservatezza può dirsi garantita o, persino, esistente con conseguente stravolgimento degli stessi scopi primari della professione-psicologo, soprattutto per quanto può concernere l’affidabilità del paziente al suo terapeuta-delatore. Lo psicologo penitenziario che viene a conoscenza di trasgressioni disciplinari o penali (magari antiche) del detenuto, potrà esserne richiesto da parte del direttore dell’istituto; lo psicologo scolastico dovrà riferire al direttore didattico o all’ispettore (o al proprio superiore, psicologo coordinatore) notizie riservate apprese dal bambino; lo psicologo militare avrà il dovere di informare il capitano o il colonnello di fatti intimi dei suoi subalterni, e così via. Non solo: se lo psicologo libero professionista potrà avere, in presenza delle già ricordate condizioni, l’obbligo di stilare e consegnare il referto, lo psicologo pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio avrà l’inderogabile obbligo di presentare la denuncia, prevista dall’art. 331 Codice di procedura penale, quando «nell’esercizio o a causa della funzione o del servizio, abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio». E questa volta, senza alcun riguardo per la «persona assistita», visto che la norma non contiene eccezioni o deroghe. E la «psicopolizia» descritta da Orwell in «1984»? Da quanto è stato qui brevemente accennato, si comprende agevolmente che occorre una normativa apposita per la professione-psicologo, segnatamente per questi profili e queste tematiche.
È impensabile che l’attività dello psicologo e dello psicoterapeuta quando si muove nei binari del «set» clinico (la selezione del personale e simili rappresentano altri tipi di questioni), a livello «ordinario» o impiegatizio debba essere subordinata (e soverchiata) ad un’applicazione ottusa ed uniforme della legge comune che è incompatibile se non antitetica allo «specifico» psicologico. Ritenendo queste notazioni come una mera «posizione del problema», ci si riserva quindi un prossimo approfondimento dei punti dinanzi indicati, previo invito agli addetti ai lavori a promuovere una riflessione più che ampia su questioni la cui centralità valica, senza dubbio, anche il contesto della professione-psicologo per estendersi al più vasto campo dei diritti civili e delle scelte etiche e culturali.
Add Comment