LUMSA/SAPIENZA – Psicologi, Etica, Diritto

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Pietro Stampa

 

Gli psicologi tra etica, diritto e operatività professionale

Osservazioni generali di metodo[1]

 

 

Cercherò nelle pagine che seguono di inquadrare non solo alcuni aspetti e alcune criticità fondamentali della deontologia professionale degli psicologi nell’assetto attualmente codificato, ma anche della tutela dell’esercizio esclusivo della professione — tema che vi è indissolubilmente collegato —, in un quadro ampio che tenga conto di elementi di contesto, tanto epistemologici che giuridici.

La mia esperienza ormai più che ventennale nella Commissione Deontologica dell’Ordine degli Psicologi del Lazio mi consentirà, spero, di trattare questi temi teorico-metodologici restando comunque strettamente connesso con i problemi concreti e con la realtà vivente — se così posso esprimermi — della nostra professione.

 

1.

 

Da soli tre anni accademici la Facoltà di Medicina e Psicologia della “Sapienza” Università di Roma ha attivato un corso di Etica e deontologia professionale;[2] analoga iniziativa ha più recentemente intrapreso, sempre a Roma, la LUMSA. Fino a oggi gli psicologi, è cosa nota, non hanno studiato all’Università — se non marginalmente — le regole fondamentali di etica e di diritto che regolano l’esercizio della professione, ciò che invece è sempre accaduto (ed è considerato ovvio) per tutte le lauree anche a scarso contenuto giuridico ma orientate allo svolgimento di incarichi che comporteranno, nell’esercizio della successiva attività di lavoro, l’assunzione di responsabilità personali verso i clienti e i committenti e verso la società nel suo insieme: impensabile che un medico non conosca le Leggi che regolano la sua condotta verso il paziente e verso l’Amministrazione pubblica della sanità; impensabile che un architetto non sappia quali opzioni e quali limiti alla sua attività pongano i piani regolatori urbanistici, i vincoli paesaggistici, l’impatto ambientale.

A fronte di questa lacuna “storica” della loro formazione di base, spesso gli psicologi hanno invece impegni professionali che richiederebbero — tanto nella pratica privata quanto in quella presso strutture pubbliche — una conoscenza della Legge adeguata ad assumere in modo consapevole e congruente decisioni rilevanti sotto più profili di diritto civile e penale: si pensi non solo alla responsabilità verso le persone assistite del cui benessere psicofisico si è chiamati a prendersi cura, ma anche alla complessità e alla delicatezza dell’intervento psicologico in tutti i casi in cui sono implicati soggetti minori o inabili o comunque socialmente fragili, o potenzialmente pericolosi, o per i quali sono necessarie specifiche accortezze a salvaguardia della salute, della vita stessa, o di relazioni familiari, di lavoro, di colleganza etc.

Per altro, non è semplice, né lineare, né regolabile attraverso un sistema di prescrizioni e divieti la condotta da tenere, per es., di fronte a una minaccia di suicidio; o alla richiesta di una paziente incinta di essere aiutata a decidere in merito a un’interruzione volontaria di gravidanza; o a quella del familiare di un malato terminale che non sappia come fare fronte a una richiesta di eutanasia. Il suicidio è un diritto? Nel nostro ordinamento sembrerebbe proprio di no: diversamente non verrebbe punito chi presta aiuto al suicida (art. 580 del Codice Penale)… L’aborto è un omicidio legalizzato? Questo sembra tuttora pensare una minoranza, pur sempre costituita da milioni di cittadini italiani. L’eutanasia (e il suicidio assistito), che è, al contrario, ancora un reato, è tuttavia da considerarsi una giusta rivendicazione del malato terminale? Tutti i sondaggi segnalano da anni un orientamento in tal senso della maggioranza della popolazione, e finalmente oggi — con un deprecabile ritardo ultradecennale — il Legislatore sembra essersi deciso ad assumere su di sé il problema.

Ognuno può avere su questi temi opinioni e sentimenti diversi, ma è un dato di fatto che per la psicologia non sussistono le condizioni che consentono ad alcuni medici specialisti una preliminare “obiezione di coscienza”. Né è sufficiente rispondere che lo psicologo lavora sulla comunicazione entro la relazione, più che sull’oggetto da cui essa trae origine — il “qui e ora” della relazione professionale non annulla quell’oggetto, la realtà esterna al setting di consulenza non cessa di esistere mentre lo psicologo e il cliente ne parlano.

Pensiamo all’espressione di intenzioni suicidarie, tema che si presenta di frequente negli studi degli psicoterapeuti. Certo, si dirà, che nell’esprimere quelle intenzioni l’aspirante suicida sta offrendo allo psicologo quella parte di sé, della propria mente, che domanda un aiuto per vivere, non per morire: non verrà trattato il tema “concreto” del suicidio, quanto piuttosto il dato che l’intenzione relativa sia stata espressa allo psicologo, e le modalità di contesto di tale comunicazione; spesso si scoprirà che la “minaccia” di suicidio altro non era che un tentativo di manipolazione — resta il fatto che nessuno psicologo vorrebbe che un proprio cliente/paziente “riesca” a suicidarsi, anche se pensa (e certo non tutti lo pensano) che togliersi volontariamente la vita sia una forma estrema ma legittima di esercizio di un diritto (cfr. qui una più ampia disamina in Stampa, 2008).

La situazione è resa ulteriormente complessa da una particolarità della professione psicologica: in essa come in nessun’altra una condotta non-etica è per definizione una condotta incompetente. Come ho avuto modo di ricordare in altre occasioni (Stampa, 1991, 1992, 1993a,b,c, 1994) questa sostanziale identificazione di livelli normalmente diversificati dipende dalla posizione e dalla funzione che in psicologia riveste la relazione professionista/cliente: relazione che non è solo la condizione concreta entro la quale si dispiega la prestazione professionale, ma di questa è anche lo strumento operativo privilegiato e lo strumento di valutazione e di verifica.

Una condotta non solo anti-etica, ma semplicemente non-etica — nel senso di essere indifferente all’etica —, è per definizione e di per se stessa un attacco alla relazione: dunque in psicologia non può che produrre una prestazione incompetente. In condizioni standard (escludendo cioè il danno che può essere causato per dolo o per colpa del professionista) un’operazione chirurgica eseguita con successo, una costruzione che soddisfa requisiti di sicurezza e di benessere abitativo, la corretta conduzione di un atto di compravendita sono relativamente indipendenti dal fatto che il medico, l’architetto, il notaio utilizzino la relazione professionale anche per scopi extra-professionali; mentre lo psicologo può rendere un servizio efficace solo se la relazione è libera da interferenze e condizionamenti esterni di qualsivoglia natura essi siano — non importa se privatamente vissuti dall’una e/o dall’altra parte come positivi, o gratificanti, o desiderabili —, e solo se la reciproca fiducia con il cliente (elemento indispensabile in tutte le professioni) è oggetto di continua osservazione, chiarificazione e riconferma.

Nasce da qui l’evidenza che la messa-a-punto di un sistema di riferimento concettuale adeguato a trattare i problemi di interfaccia va assai oltre la redazione di un codice deontologico, per quanto ben strutturato. Occorre anche un sistema interpretativo istituzionale di quel codice, basato su categorie chiare, puntuale e adeguatamente argomentato.

Ma occorre ora introdurre una ulteriore precisazione.

Non tutte le regole possono essere espresse nella forma adempimento/divieto, con un margine di interpretazione minimo o nullo. Secondo una classica suddivisione, riconducibile ad Hans Kelsen,[3] — e che qui schematizzo e semplifico per comodità del lettore — le regole possono essere suddivise in

Tipo 1 — regole prescrittive, quelle appunto che, espresse in forma conativa, forniscono un’indicazione netta su ciò che è consentito e ciò che non è consentito fare in circostanze ben definite (solo le regole di questo tipo si potrebbero definire, almeno sotto il profilo filosofico, “norme” in senso stretto);

Tipo 2 — regole descrittive o epistemiche, quelle che prendono atto di uno stato di cose, o di una consuetudine, per definizione hanno carattere transitorio, ed evolvono con l’uso: ma nel momento in cui la regola viene fissata, appare ovvio e necessario che la condotta corretta da tenere sia quella che la regola appunto impone o, più sommessamente, ìndica;[4]

Tipo 3 — regole consultive, che suggeriscono o raccomandano una condotta in circostanze definibili solo fino a un certo punto, occorrendo caso per caso una valutazione da parte del soggetto; al quale è dunque prescritto piuttosto un atteggiamento competente e responsabile che non un comportamento codificabile secondo criteri netti: e si pone qui il problema kantiano di come giudicare ex post il comportamento di quanti per «grulleria» (così per Dummheit i traduttori classici di Kant),[5] non siano stati in grado di assumere in modo adeguato e corretto quell’atteggiamento.

Facciamo qualche esempio.

Il Codice Penale, all’art. 364, presenta una tipica regola prescrittiva, che recita:

 

Il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la Legge stabilisce l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità [giudiziaria], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotré euro a milletrentadue euro.

 

Codice Civile, art. 1710, enunciazione epistemico-descrittiva di un principio:

 

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

 

Codice della strada, art. 41, comma 10, una tipica regola consultiva:

 

Durante il periodo di accensione della luce gialla [della “lanterna semaforica”, così si esprime il testo], i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11 [luce rossa], a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.

 

O, ancora più responsabilizzante, facendo implicitamente appello a un presunto principio di autoregolazione dell’automobilista, l’art. 141, comma 2:

 

Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

 

Mentre, se consideriamo l’art. 3, comma 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, rileviamo la sua natura descrittiva, e quindi di principio:

 

Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri: pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici,[6] al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

 

Sono evidentemente, quelle qui di passaggio evocate, regole formulate con differente livello di incisività e di assertività.

Proviamo ad approfondire la questione. Molti atteggiamenti e scelte connessi alla pratica della psicologia non possono essere previsti da un sistema rigidamente codificato, poiché nella pratica professionale della psicologia ricorrono in continuazione atteggiamenti e scelte che hanno come unico fondamento la soggettività del professionista, sia sotto il profilo cognitivo che emozionale. In questo senso, qualsiasi codice deontologico costruito per gli psicologi, per quanto ben formulato, rischia di essere strutturalmente insufficiente al suo scopo, perché costituito da proposizioni più di tipo consultivo o descrittivo che di tipo prescrittivo.

Anche se guardiamo ai codici deontologici vigenti in altri Paesi, troveremo poche proposizioni decisamente prescrittive, molto generali e ovvie, e per altro facili da comprendere, come (cito in italiano): «Le intimità sessuali con i clienti sono anti-eti­che» (Ethical Principles and Code of Conduct dell’American Psychological Association). Oppure: «[Lo psicologo] non partecipa ad attività che hanno come obiettivo, attraverso misure coercitive fisiche o mentali (indottrinamento, brainwashing, tortura), di forzare qualcuno a rendere una confessione o a fornire informazioni» (Ethical Principles for Scandinavian Psychologists — cfr. Stampa, 1993a,b).

Le più numerose, fra le regole di questi codici, sono quelle che semplicemente ricordano al professionista la necessità di interrogarsi su quale sarebbe da parte sua, in determinate circostanze, la condotta più vantaggiosa (o la meno dannosa) per il destinatario della prestazione. Esempio: «[Lo psicologo] deve evitare di portare questioni personali nella relazione clinica, specialmente se è presente un rischio di danno», «deve essere ragionevolmente certo/a di possedere le competenze e le risorse necessarie per fornire il genere di aiuto necessario» etc., oppure «Compie ogni sforzo per evitare modalità di relazione che possano distorcere la valutazione professionale o accrescere il rischio di usi impropri della relazione stessa» (American Association for Counseling and Development, Ethical Standards — cfr. Stampa, 1993a,b).

Usi impropri: e non “sfruttamento”, così tradurrei la parola exploitation, che appare nell’originale del testo appena citato.

Perché su quest’ultima espressione, exploitation — il cui campo semantico, tradotta in italiano normalmente come sfruttamento, va da “uso, utilizzo” fino ad “abuso” —, merita soffermarsi, mettendo in evidenza proprio la questione centrale di cui stiamo qui trattando.

Le regole prescrittive hanno il loro fondamento nelle Leggi e nella giurisprudenza, a misura che queste stesse si presentino nella medesima forma; quelle consultive lo hanno — o dovrebbero averlo — nel collective sense della comunità scientifico-professionale, così come si declina in “scienza e coscienza” del professionista. La loro rilevanza epistemologica è in larga misura indipendente dalla psicologia: anche un sarto, un consulente fiscale o un giardiniere debbono evitare di exploit-sfruttare sessualmente, ideologicamente, economicamente etc. i loro clienti.

Attenzione, però: la parola che abbiamo ora adoperata denota un’attitudine diversa — eticamente indifferente ovvero decisamente anti-etica — se appunto designa in forma metaforica l’atto di trarre-da (ex-plicare, fructum capere ex…) una qualche risorsa il bene o appunto il frutto che vi si è prodotto, ed è pertinenza di chi legittimamente se lo appropria (senso a), ovvero viene acquisito illegittimamente (in senso lato, non solo in senso strettamente giuridico) da chi non ne ha titolo (senso b). Lo “sfruttamento” di cui qui si parla (per es. nelle proposizioni degli Ethical Principles americani sopra riportate) non è comunque mai assimilato a quello di una risorsa naturale, come un fondo agrario, una miniera, un pozzo (senso a), bensì a quello moralmente riprovevole esercitato dal padrone sullo schiavo, dall’usuraio sul debitore, dal lenone sulla prostituta (senso b: e meglio nella nostra lingua sarebbe abusare e abuso, suggeriva già più di cent’anni addietro il Dizionario della lingua italiana di Niccolò Tommaseo e Bernardo Bellini.[7] Anche nel senso a, comunque, si allude a una modalità di utilizzo del prodotto d’una risorsa, tale che il suo èsito è l’impoverimento e poi l’esaurimento della risorsa stessa.

L’ Oxford English Dictionary,[8] dopo aver indicato per la radice exploit un’ampia articolazione etimologica latino-provenzale e francese passata poi nella lingua inglese, chiarisce (traduco per comodità del lettore):

 

Il senso etimologico è “qualcosa di non utilizzato che viene preso, estratto, portato alla luce; l’azione di mettere a frutto, sviluppare”.

 

Donde il senso principale di exploitation come

 

L’azione di ricavare una utilità o mettere a profitto il lavoro produttivo o la gestione di una risorsa in grado di dare un guadagno (per es. una miniera, il bestiame etc.);

 

e il senso secondario come

 

L’azione di conseguire un rendimento per scopi egoistici, utilizzandolo a proprio profitto.

 

Leggiamo sul Trésor de la Langue Française (il dizionario del CNRS, l’equivalente francese del nostro CNR)[9] che il termine exploitation designa in primo luogo e in senso proprio degli atti tecnici (anche qui traduco per comodità del lettore):

 

Exploitation di un bosco, di una miniera, del suolo, delle risorse naturali; di un brevetto; mise en exploitation.

 

In senso figurato il termine vale per

 

Messa a profitto, utilizzazione di qualcosa. Exploitation d’una crisi morale, di una idea, di un insegnamento, di un sentimento, di un successo.

 

In senso peggiorativo, infine:

 

Atto di trarre abusivamente profitto da qualcuno o qualcosa. Exploitation della pubblica credulità, dell’infanzia.

 

E nella nostra lingua? Il rapporto tra significato principale e secondario rispetto all’inglese e al francese è ribaltato: il termine “sfruttamento” è più consueto e diffuso nel senso b, che i dizionari italiani più recenti e autorevoli sembrano sottolineare in misura maggiore di quanto non facciano quelli anglofoni e francofoni, indicandolo come primo e prevalente. Così nel Grande dizionario della lingua italiana del Battaglia:[10]

 

Sfruttamento, sm. Il ricavare dalle prestazioni lavorative di una persona, in partic. dei lavoratori dipendenti, un utile o profitto eccessivo, grazie alla retribuzione inadeguata […] — Depauperamento delle risorse naturali di una colonia […] — Dir. Pen. Sfruttamento della prostituzione […] — Sfruttamento del credito: uso di una denominazione commerciale molto simile a un’altra già affermata, nota e apprezzata, in modo da indurre in equivoco i consumatori (e costituisce una forma di concorrenza sleale).

  1. L’ approfittare di una situazione per ricavarne un vantaggio personale.

 

Il senso che abbiamo designato come a è qui indicato a seguire, in quanto non predominante, bensì secondario nella lingua italiana. Egualmente nel Grande dizionario italiano dell’uso del De Mauro[11] è messo in evidenza come il senso b sia quello comunemente condiviso quando non si parli di risorse materiali, ma di relazioni interpersonali quali (tipicamente ma non solo) quelle di lavoro.

L’espressione sopra citata dagli Ethical Principles degli psicologi americani, «increase the risk of exploitation» va intesa a nostro avviso non come sfruttamento nel senso b, di abuso, ma nel senso a, di utilizzo — anche lecito — per scopi eccedenti la pura e semplice remunerazione della prestazione professionale: se il modello è quello antico, rispettabile e collaudato della psicologia americana, è persino fuorviante parlare, come nel Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, all’art. 28, di indebiti vantaggi — non basta cioè ammonire lo psicologo a non sfruttare (senso b) economicamente o sessualmente o in qualsiasi altro modo il cliente, occorre precisare che il semplice utilizzo (senso a), il puro coinvolgimento in attività extra-professionali configura il rischio di una prestazione non-etica, e per ciò stesso incompetente.

 

2.

 

Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani vieta dunque alcune condotte che, in linea teorica e sotto il profilo del diritto in senso tecnico sono normalmente, e in specifico per altre professioni, da considerarsi lecite.

Ma occorre qui approfondire il tema: poiché un codice deontologico è una fonte normativa di rango inferiore alle Leggi dello Stato, esso non può contraddirle. Meno che mai può contraddire alcuni princìpi fondamentali, relativi a diritti garantiti dalla Costituzione. Valga per tutti l’esempio dell’art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che — nella più recente versione approvata per referendum — recita:

 

L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.

Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.

Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.

È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.

 

Malgrado vari tentativi nel tempo di interpretare il testo in senso restrittivo, sottolineando che l’art. 21 si riferisce non alla cultura psicologica ma solo all’uso pratico di strumenti tecnici (per es. il materiale psicodiagnostico), non può essere eluso il problema del suo potenziale contrasto con il dettato dell’art. 33, comma 1 della Costituzione:

 

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

 

Contrasto che sarebbe flagrante se l’art. 21 del Codice Deontologico venisse inteso, in modo banalizzante, come una vera e propria norma prescrittiva, cioè una regola del Tipo 1; mentre il problema non sussiste se quanto richiesto dall’art. 21 viene inteso come una regola mista, costituita simultaneamente anche da aspetti del Tipo 2, consultivi. Non è scontato che l’insegnamento di «strumenti e tecniche» sia orientato all’uso illecito di questi/e piuttosto che alla comprensione del loro funzionamento in vista della miglior fruizione di consulenze psicologiche rese da professionisti autorizzati. È il caso, per es., dei giudici e degli avvocati, degli insegnanti, degli operatori della Protezioni Civile, così come di altre professioni e attività che, in quanto potenziali committenti degli psicologi nei rispettivi contesti, possono giovarsi della conoscenza non solo dei princìpi teorici, ma anche degli «strumenti e tecniche» che verranno adoperati in funzione delle domande di intervento rivolte appunto agli psicologi.

Ciò che l’art. 21 del Codice Deontologico intende prevenire, è qualsiasi forma di collaborazione o tolleranza degli psicologi alla violazione, da parte di soggetti estranei alla professione, dell’art. 348 del Codice Penale:

 

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a 516. L’ abuso è configurato anche da un singolo atto.

 

Il rationale dell’art. 21 del Codice Deontologico sarebbe allora il seguente: la professione di psicologo è una professione protetta, cioè dotata di Albo e Ordine; anche se la responsabilità di un eventuale reato di esercizio abusivo ex art. 348 del Codice Penale, è di chi personalmente e direttamente lo commette, tuttavia istruire un soggetto non abilitato a esercitare in abuso, cioè fraudolentemente e a danno sia delle persone assistite che della comunità professionale dei colleghi, è evidentemente una condotta eticamente riprovevole e potenzialmente sanzionabile sotto il profilo disciplinare, in quanto in qualche misura lo psicologo si renderebbe complice di chi commette o si càndida a commettere il reato; eventualità da valutare caso per caso, secondo variabili di contesto (consapevolezza o meno dell’intenzione fraudolenta dell’allievo; carattere continuativo o occasionale della condotta posta in essere sia dall’insegnante psicologo che dall’allievo o ex-allievo, ed eventuale effettiva violazione da parte di questo dell’art. 348; rilevanza dei danni eventualmente prodotti a persone assistite; etc.).

La domanda che caso per caso ci si deve rivolgere quanto meno in sede disciplinare, è dunque se da parte dello psicologo che istruisce il non-psicologo a modalità di trattamento di problemi psicologici d’una sua autonoma potenziale clientela, vi siano — a seconda dell’intenzine sottostante all’attività — elementi di istigazione, di favoreggiamento, di concorso esterno e/o morale[12] alla violazione dell’art. 348.

Se posso almeno tentare di prevenire un’obiezione che mi è stata più volte opposta quando ho proposto questa mia tesi, direi ancora: comprendo la difficoltà che l’Ordine avrebbe a sostenerla in sede giudiziale, di fronte a un ricorso dello psicologo che, sulla base di essa, avesse ricevuto una sanzione disciplinare; ma rivendico anche la necessità di una differenza tra la valutazione deontologico-disciplinare e quella strettamente giuridica, con la ovvia cautela di non contraddire le ragioni di quest’ultima. Ritengo insomma che debba esservi un’armonizzazione tra i due livelli, non un rapporto di semplice subordinazione, per così dire “meccanica” dell’uno all’altro. Che senso avrebbe, altrimenti, l’esistenza dei codici deontologici? Sarebbero sufficienti le norme di diritto civile e penale che regolano l’esercizio delle professioni, alle quali i codici deontologici delle stesse non aggiungerebbero nulla.

E merita qui sottolineare di passaggio che la prima Sezione della Corte d’Appello di Milano, Sezione I civile, con sentenza n. 58/2012, rigettando in secondo grado di giudizio il ricorso di un Centro di formazione gestito da psicologi contro un pronunciamento sanzionatorio del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, rilevava la piena congruenza e legittimità di principio dell’art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, riprendendo le parole della sentenza di primo grado:[13]

 

[…] una volta sancita la scorrettezza deontologica dell’ insegnamento della tecnica psicologica a soggetti che non abbiano titolo per l’abilitazione professionale, la prestazione continua e reiterata di siffatto di siffatto insegnamento comporterebbe per lo psicologo professionista sanzioni fino alla radiazione (art. 26, L. 56/1989).

 

In definitiva, a mio modo di vedere, l’art. 21 non costituisce una prescrizione a-contestuale, rigida, riferibile a qualunque forma di insegnamento delle funzioni professionali proprie della psicologia, ma impone agli psicologi di astenersi dal trasmettere a soggetti non solo non abilitati, ma potenzialmente abusanti, i criteri metodologici applicativi, i concetti operativi, gli strumenti pratici di intervento che la L. 56/1989 riserva in modo esclusivo agli iscritti all’Albo; e pone le basi di una sanzione — potenzialmente severa — per quanti tale imposizione dovessero ignorare.

Ancora: l’art. 21 va letto, a mio modo di vedere, in relazione all’art. 8 — questo sì, una regola di Tipo 1, prescrittiva — che pone in capo allo psicologo l’obbligo di vigilare sul corretto esercizio della professione, segnalando all’Ordine le situazioni di abuso di cui dovesse avere notizia, in qualsiasi contesto e/o forma (quindi non solo nell’àmbito della propria sfera di esercizio di attività professionale):

 

Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli artt. 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo di cui viene a conoscenza.

Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività a esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli o abusive.

 

Chi può essere a conoscenza di situazioni — potenziali o effettuali — di abuso professionale, meglio dell’insegnante che ha contribuito all’addestramento pratico dei soggetti che commettono il reato? E in quale misura potremmo persino giungere a ipotizzare che nell’insegnamento vi sia oggettivamente un profilo di connivenza definibile quanto meno come concorso morale all’abusivismo?

Si tratterebbe, in definitiva, di applicare in sede disciplinare — associando gli artt. 8 e 21 del Codice Deontologico — il criterio valutativo “non poteva non sapere”, di cui si sono visti alcuni eclatanti esempi anche nella giurisprudenza più recente.[14]

Si tratta di sentenze in cui viene utilizzato, direi, un criterio di evidenza:[15] il soggetto che detiene una responsabilità entro un sistema organizzativo, non potrebbe esercitare le prerogative che a tale responsabilità afferiscono, senza avere contezza degli èsiti che le proprie istruzioni e indicazioni sortiranno nei comportamenti concreti delle persone cui esse sono dirette.

Mentre, a proposito della invocata o invocabile libertà di insegnamento, la cui difesa è l’argomento principe a sfavore dell’applicazione dell’art. 21 del Codice Deontologico, vorrei ancora suggerire la necessità di un approfondimento teorico, ma con una non irrilevante ricaduta pratica.

Come ha fatto rilevare Carlo Federico Grosso, ordinario di Diritto penale nell’Università di Torino, tempo addietro dalle pagine del settimanale L’Espresso (25 febbraio 2016),

 

Secondo princìpi giuridici generalmente condivisi, ogni diritto presenta un suo limite naturale, segnato dalla ratio della norma che lo prevede. Per cui, chi abusa del diritto esorbita comunque dai limiti consentiti.

 

Il sopra citato C. F. Grosso raccomanda, a riguardo, una attenta riflessione, de jure condendo, sulla «tematica dell’abuso del diritto e [sulla] sua funzione di limite logico all’indiscriminato esercizio del diritto». Al di là della specifica questione cui viene fatto riferimento, assai lontana da quella di nostro diretto interesse,[16] mi sembra che questa raccomandazione meriti di essere attentamente considerata: una applicazione formalistica, segnata — mi si passi l’espressione — da una sorta di fausse naïvété, di falsa ingenuità, del dettato costituzionale, art. 33, comma 1, sulla libertà di insegnamento — per cui formare all’abuso di esercizio professionale, nel campo della salute, soggetti non competenti e non pubblicamente certificati, sarebbe comunque lecito di principio — farebbe torto al ben più cogente principio del diritto di ogni cittadino a ricevere una prestazione competente con specifico riferimento alla propria integrità e al proprio benessere psicofisico.

Ben altra è invece la posizione di chi, in un’ottica psicoeducativa, nella pratica del principio giving psychological skills away — una bandiera della psicologia della salute —, contribuisce con la diffusione dei princìpi e dei modelli della psicologia, a migliorare le competenze relazionali e le performance tecniche degli esercenti altre professioni o attività: non vi è dubbio che di una conoscenza di modelli della psicologia possono giovarsi gli avvocati e i magistrati, i medici e gli infermieri, gli educatori, gli addetti alla gestione del personale nelle organizzazioni etc., purché rigorosamente nell’esercizio delle proprie funzioni, senza sconfinamenti dai limiti di queste.

Del resto, l’ho appena accennato, esiste una gerarchia dei diritti: la libertà di insegnamento non può far premio sul diritto alla salute e al benessere psicofisico delle persone assistite da soggetti che, esercitando abusivamente e senza una adeguata preparazione una professione sanitaria — quale appunto la psicologia — non offrono le necessarie garanzie di competenza e di correttezza sostanziale e formale, nel rispetto di standard di qualità accertati da una laurea specifica, dal superamento di un Esame di Stato, e dalla vigilanza di un Ente pubblico quale l’Ordine professionale.

 

3.

 

Chiariamo ulteriormente la questione, che si presenta non poco complessa, spostando ancora un po’ in avanti la nostra visuale.

Il già citato art. 33 della Costituzione, al comma 5, è categorico nell’affermare che per l’accesso a un’attività definita come “professionale” è necessario il superamento di un Esame di Stato:

 

È prescritto un Esame di Stato per l’ammissione ai vari e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

 

Se ne deduce di conseguenza che chi non ha superato un Esame di Stato non esercita una professione, ma un’attività di diverse tipo, commerciale, o artigianale o altro. Di conseguenza questo soggetto non può essere assimilato al professionista al quale la Legge impone un elevato livello di responsabilità personale nell’esecuzione dell’opera, in funzione dell’obbligazione di mezzi, e non di risultati, come recita l’art. 1176 del Codice Civile, che dopo avere, nel comma 1, enunciato il principio secondo cui all’ obbligazione deve essere svolta «con la diligenza del buon padre di famiglia», recita al comma 2:

 

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

 

Mentre l’oggetto dell’obbligazione di risultato è, appunto, il conseguimento del risultato stesso, oggetto dell’obbligazione di mezzi è una prestazione conforme al criterio della diligenza, senza vincolo del raggiungimento di un risultato atteso.

In sintesi: un parrucchiere, o un falegname, o un tennista, o un musicista, sono “professionisti” solo nel senso che vivono di quell’attività, e il termine “professionista” si può/deve usare solo ed esclusivamente in contrapposizione a “dilettante”. I soggetti esemplificati sono dunque assimilabili al professionista, in senso giuridicamente proprio, solo in quanto esercenti in modo prevalente o esclusivo attività che utilizzano specifiche metodiche e tecnicalità: ma non lo sono nel senso che la Costituzione all’art. 33, comma 5, assegna all’espressione.

Vi è infatti un campo semantico della parola “professione”, proprio del linguaggio comune, che anche la Pubblica Amministrazione talora confusivamente utilizza, e che è registrato in modo inequivoco dalla letteratura scientifica: così per es. nei già citati Dizionari della lingua italiana, quali il Battaglia e il De Mauro, già compulsati nelle pagine precedenti.

Così il già citato De Mauro, ad vocem:

 

{Comune} esercitando un’arte, un mestiere o praticando uno sport come occupazione principale, spec. per ricavarne denaro: fa il fantino, il pittore di p. / estens., iron. o spreg., abituale: uno scippatore, un truffatore di p. […] professione liberale loc. s. f. {di basso uso} attività intellettuale che si esercita dopo un regolare corso di studi e una pubblica abilitazione, spec. in modo indipendente e nel rispetto di una precisa etica professionale.

 

Così il Grande Dizionario analogico della lingua italiana diretto da R. Simone,[17]

 

  1. Qualsiasi attività in cui si fornisce una prestazione professionale, di livello relativamente elevato, in cambio di un guadagno, per lo più contrapp. a mestiere: scegliere la professione di avvocato […]

Parole primarie — […] 3. Nomi più specifici: libera professione, (non com.) professione liberale.

 

E, a conferma di questa falsa equivalenza semantica, su molti documenti con cui la Pubblica Amministrazione individua le caratteristiche personali dei cittadini, la parola “professione” è utilizzata in questa accezione estensiva di linguaggio comune: sulle nostre carte di identità, per es., è palese che la parola “professione” stia per “attività”, in quanto applicabile a qualunque condizione nella quale si trovi il soggetto a riguardo: compresa quella di studente, pensionato, perfino disoccupato (!) oltre che lavoratore dipendente, o autonomo, oppure artigiano, commerciante etc.

Senonché, l’art. 2229 del Codice Civile, con riferimento alle attività intellettuali (tra le quali, evidentemente, non faremmo rientrare il parrucchiere o il tennista, ma per es. il musicista o il programmatore informatico sì…), recita al primo comma:

 

La Legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi o Elenchi.

 

È flagrante l’equivoco: viene usata la parola “professione” in un senso difforme da quanto prevede la Costituzione all’art. 33, comma 5. Direi quindi che è necessario distinguere le professioni cosiddette “liberali” — termine che i citati dizionari di De Mauro e di Simone qualificano come di uso poco frequente, ma di sicuro impiego nella tradizione giuridica —, e cioè le professioni intellettuali istituite, dotate di Albi e Ordini, da quelle attività di natura intellettuale che non avendo raggiunto (o non potendo raggiungere per motivi intrinseci) un grado sufficiente di maturazione culturale e tecnica, non richiedono il controllo dello Stato, non sono collegate a specifiche formazioni universitarie, e vincolano però il prestatore d’opera a fornire al cliente un prodotto/servizio soddisfacente nei limiti dell’accordo contrattuale: ciò che certamente vale per il pubblicitario, per il consulente aziendale, il broker finanziario. Laddove, come già ricordato, l’esercente una professione intellettuale protetta ha nei confronti del cliente un’obbligazione di mezzi “secondo scienza e coscienza”, ma non anche di risultati, alle categorie sopra esemplificate va riconosciuta nei confronti del cliente l’obbligazione di risultato, non solo di mezzi.

Insomma, lo ribadisco con forza, c’è una contraddizione quanto meno terminologica fra quanto richiede la Costituzione all’art. 33, comma 5, e quanto stabilisce il Codice Civile all’art. 2229: l’unico modo di uscirne è di assegnare alla parola “professione” e derivati, un senso differente — e differente categorizzazione giuridica — a seconda che si intenda fare riferimento al sistema di garanzie che segue l’asse Diploma di Scuola media superiore –> Laurea –> Esame di Stato –> iscrizione ad Albo e Ordine professionale, ovvero alla natura prevalente e non hobbystica, amatoriale o dilettantesca di un’attività intellettuale praticata con regolarità e con beneficio economico.

In questi termini, tra l’altro, si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni unite n. 11545 del 23 marzo 2012:

 

Il concetto di esercizio professionale contiene già in sé un tendenziale tratto di abitualità, e, se è vero che da esso è giusto prescindere a fronte di atti che l’ordinamento riservi come tali, nell’interesse generale, a una speciale abilitazione, ne è naturale, ragionevole ed ermeneuticamente rilevante il recupero in presenza dell’indebita invasione di uno spazio operativo considerato dall’ordinamento come specificamente qualificante una determinata professione, allorché la stessa sia attuata con modalità idonee a tradire l’affidamento dei terzi, per la tutela del cui interessi l’esercizio di quella professione è stato sottoposto a particolari cautele. I precedenti rilievi che spingono a ricondurre le situazioni testè descritte nell’ambito applicativo dell’art. 348 cod, pen. ricevono un conforto essenziale dal carattere unitario del presidio che il Codice Penale del 1930 (innovando in ciò rispetto alla legislazione precedente) ha oggettivamente assicurato al complessivo sistema delle professioni soggette ad abilitazione, con una proiezione normativa idonea a inglobarne l’ampliamento e l’evoluzione che ne sono seguiti nel tempo, in un contesto corroborato, fra l’altro, dall’importante riconoscimento costituzionale di cui all’art. 33, comma quinto, Cost. Esistono […] ordinamenti professionali “protetti” in cui si rinvengono indicazioni di attività ritenute di competenza “specifica”, ma per le quali manca una espressa attribuzione di esclusiva. Tali indicazioni, nei casi in cui l’attribuzione esclusiva non sia desumibile formalmente aliunde o attraverso il […] criterio sostanzialistico, resterebbero, secondo l’orientamento tradizionale, e in maniera irragionevolmente contrastante con la stessa previsione della professione “protetta”, delle vuote nomenclature. Diventa, così, decisivo per l’interprete lo stato reale della legislazione, che, a onta di sollecitazioni “aperturiste” provenienti da più parti, contempla tuttora un sistema di professioni organizzato in Ordini/Collegi e rispettivi Albi ad appartenenza necessaria,[18] non circoscritto alle sole attività destinate alla tutela di essenziali valori costituzionali (come, in particolare, la salute e il diritto alla difesa in giudizio) e non inscindibilmente connesso alla riserva di specifiche attribuzioni esclusive. Di tale assetto si ha significativa conferma nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, articolo 1, comma 2,[19] […] laddove si dice che «Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’àmbito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione».

[…]

Tirando le fila del discorso, si può affermate il seguente principio di diritto: «Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’articolo 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato».[20]

 

A corollario di quanto sopra esposto, vorrei aggiungere un’osservazione tratta da un intervento di Sabino Cassese (1995), relativo al tema della Nomografia, o linguaggio e redazione delle Leggi.

La prima regola, scrive l’Autore, è la monosemìa:

 

[È necessario] evitare le polisemìe. Come è noto, la quantità dei significati è molto superiore a quella dei significanti. Adoperiamo “soccombere” nel linguaggio comune e in quello giuridico. Ma nei due contesti essi hanno significati diversi: se si soccombe nella vita, si è uccisi; se si soccombe nel diritto, si perde un processo.

Vi sono anche polisemie interne, oltre a quelle esterne. La parola “banca” vuole dire impresa bancaria, azienda bancaria ed ente bancario. Ecco una parola [“banca”] da cancellare da una Legge sulla banca.

Seconda regola: nello scrivere norme [occorre] inventare parole, usare parole composte, creare neologismi, evitare sinonimìe e anfibolìe.

 

Sarà ancora più chiaro, a questo punto, il danno prodotto dall’uso differente che della parola “professione” e derivati hanno fatto i Padri Costituenti — uso tendenzialmente preferito, come vedremo tra breve, dalla giurisprudenza —, e ne ha fatto la Pubblica Amministrazione grazie alla imprecisa redazione delle disposizioni relative da parte del Legislatore e della burocrazia ministeriale.[21]

E siamo al punto più delicato. Si pone qui per la tutela della professione di psicologo l’importante e attualissima questione del c.d. counseling esercitato da soggetti non iscritti ad Albo e Ordine degli Psicologi che — pur evitando, ovviamente, nel presentarsi, l’uso una terminologia che richiami l’art. 1 della L. 56/1989 — di fatto integri il reato di cui all’art. 348 del Codice Penale, in quanto offra al cliente forme di consulenza e assistenza che direttamente intercettano processi della vita mentale e della vita interpersonale il cui trattamento è appunto riservato alla professione di psicologo. L’uso di aggettivi quale “relazionale”, “esistenziale”, “decisionale” e simili a qualificare il genere di counseling proposto al pubblico, maschera in realtà la sostanza di interventi che si propongono di intervenire sulle emozioni e sui processi cognitivi e di socializzazione che sono il territorio elettivo delle prestazioni rese dalla psicologia professionale.

 

 

4.

 

Merita a questo punto qualche considerazione la sentenza 13020/2015 del TAR del Lazio in un contenzioso promosso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) per contrastare il fenomeno della legittimazione indiretta da parte della Pubblica Amministrazione delle attività di counseling praticate da soggetti non abilitati all’esercizio della professione di psicologo, sentenza successivamente riformata dal Consiglio di Stato.[22] Ma poiché questa sentenza di riforma — come vedremo più avanti — non entra nel merito di quanto evidenziato dal TAR del Lazio, è tuttora utile prenderne attenta visione.

L’antefatto, lo ricordo qui brevemente, è il seguente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), sulla base di un’interpretazione — forzata, a dir poco — di un parere del Consiglio Superiore di Sanità (emesso nella seduta del 13 luglio 2011), aveva inserito l’AssoCounseling nell’elenco delle associazioni afferenti a “professioni non organizzate”, secondo quanto prevede la L. 4/2013, Legge che fin dal titolo appare viziata dall’ambiguità semantica fin qui illustrata. Il parere del Consiglio Superiore di Sanità, con scarsa — anzi, inesistente — consapevolezza dell’equivoco che si sarebbe venuto a creare (preferisco non pensare ad altre interpretazioni della faccenda), aveva sostenuto che per «attività di aiuto alla soluzione di problemi che possono causare lieve disagio psichico […] possa intervenire una figura professionale distinta dallo psicologo e corrispondente al counselor».

Occorre qui notare tre importanti aspetti della faccenda.

(a) Nel contenuto: sorprende che proprio il Consiglio Superiore di Sanità abbia della salute mentale una concezione tanto grossolana da poter seriamente affermare che per affrontare il disagio psichico — ancorché “lieve” — non occorra una specifica, certificata preparazione e competenza garantite dallo Stato attraverso i suoi Enti ausiliari/sussidiari, quali gli Ordini professionali.

(b) Il parere è del 2011: non è stato dunque richiesto e rilasciato ad hoc, ma evidentemente atteneva ad altra fattispecie o circostanza. Sembra quanto meno una leggerezza che il MiSE non abbia ritenuto di consultare il Ministero della Salute con un riferimento puntuale a quanto stabilito dall’art. 1, c. 2 della L. 4/2103: «Ai fini della presente Legge, per “professione non organizzata in Ordini o Collegi” […] si intende l’attività economica, anche organizzata […] con esclusione delle attività riservate per Legge a soggetti iscritti in Albi o Elenchi ai sensi dell’art. 2229 del Codice Civile, delle professioni sanitarie[23][…]». Tale esclusione per altro è coerente con la Direttiva 2006/123/CE 12 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, «relativa ai servizi del mercato interno». Si veda, in particolare il Considerando 22:

 

L’esclusione dei servizi sanitari dall’àmbito della presente Direttiva dovrebbe comprendere i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono riservate a professioni del settore sanitario regolamentate dallo Stato membro in cui i servizi vengono forniti.

 

E all’art. 2 (Campo di applicazione):

  1. La presente Direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.
  2. La presente Direttiva non si applica alle attività seguenti:

[…] f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e della loro natura pubblica o privata […].

 

(c) Nel 2011, quando il Consiglio Superiore di Sanità aveva redatto la nota poi utilizzata dal MiSE; nel 2013, quando venne licenziata dal Parlamento la Legge n. 4; nel 2014, quando il MiSE iscrisse le associazioni di counselor nell’Elenco previsto da questa Legge, e gli organi di rappresentanza degli psicologi avanzarono il ricorso al TAR del Lazio; nel 2015, quando il TAR del Lazio emise la propria sentenza; per tutto questo tratto di tempo, la natura sanitaria delle prestazioni psicologiche previste dagli artt. 1 e 3 della L. 56/1989 era ampiamente riconosciuta da varie normative, a cominciare da quelle che organizzano il Sistema Sanitario Nazionale, ma nessuna Legge ad hoc stabiliva che gli psicologi fossero da considerarsi professione sanitaria in quanto tale. Invece lo erano già, in forza della L. 3/2018, quando il Consiglio di Stato riformò la sentenza del TAR del Lazio, di tale innovazione non tenendo alcun conto.

Eppure, era questo il punto cruciale della questione: atteso che qualsiasi forma di aiuto rivolto a soggetti con “disagio psichico” non può — per ovvii motivi di sostanza, per ragioni di fatto, non per ragioni semantiche — non considerarsi intervento di natura sanitaria, il MiSE avrebbe dovuto rivolgere tale quesito, e non altro, al Ministero della Salute, e questo non avrebbe dovuto né potuto dare altra risposta se non l’unica sensata: del disagio psichico si possono occupare solo medici (dei c.d. “disturbi emotivi comuni” — presumo corrispondenti al «lieve disagio psichico» del Consiglio Superiore di Sanità — anche i medici generalisti, delle forme severe gli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile, psicologia clinica) e psicologi (delle forme severe, richiedenti psicoterapia, gli specialisti. Oppure la L. 56/1989, artt. 1 e 3, è considerata irrilevante?).

Il ricorso del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), presentato nel settembre 2014, argomentava, in estrema sintesi, nel modo che segue.

Secondo quanto si ricava dalla documentazione di auto-presentazione depositata dall’AssoCounseling in allegato alla domanda di inserimento nell’Elenco ministeriale, il titolo di “counselor” non richiede alcuna formazione universitaria, né abilitazione professionale; ritenendosi sufficiente la pura e semplice iscrizione all’associazione — si rammenti, privata — all’èsito di un corso triennale di formazione che abiliterebbe a svolgere i seguenti interventi:

(a) «utilizzare strumenti conoscitivi derivanti da diversi orientamenti teorici», al pari dunque degli psicologi;

(b) «ascoltare e riflettere con il cliente in merito alle sue difficoltà»: come rileva il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, si tratta di attività che la letteratura scientifica definisce come prevenzione in àmbito psicologico;

(c) «sostenere famiglie, gruppi e istituzioni», cioè fornire sostegno in àmbito psicologico rivolto alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.

Attività, come si vede, largamente coincidenti con quelle che la L. 56/1989, art. 1, ìndica come non solo tipiche della professione di psicologo, ma trattandosi di Legge istitutiva di una professione protetta, a essa riservate in via esclusiva.

Fa eccezione l’attività di diagnosi, non espressamente contemplata dall’AssoCounseling: ma come sarebbe possibile — lo rileva la sentenza del TAR — che un disagio psichico sia valutato “lieve”, se non in base a una diagnosi?

Così si esprime a riguardo la sentenza:

 

La promozione dello sviluppo delle potenzialità di crescita individuale, di integrazione sociale, la facilita­zione dei processi di comunicazione, il miglioramento della gestione dello stress e della qualità di vita, tanto per limitarci a uno dei sotto-settori di intervento dello psico­logo junior, appaiono perfette duplicazioni dell’attività del counselor descritto dalla AssoCounseling.

 

Nel parere sopra ricordato del Consiglio Superiore di Sanità, accolto dal MiSE, rileva il TAR, si legge che l’àmbito di attività del counseling sarebbe

 

«di aiuto alla soluzione di problemi che possono causare lieve disagio psichico, come le indecisioni sull’orientamento professionale, contrasti lavorativi, cambio carriere ecc. [] fuori da contesti clinici». Da tale delimitazione del l’àmbito di attività del counseling si ricava che lo stesso interviene sul “disagio psichico”, “fuori da contesti clinici”, purché si tratti di disagio lieve.[24]

[…] Non può non convenirsi con i ricorrenti [il CNOP] che la gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica pacificamente non riconosciuta ai counselor e che il disagio psichico, anche fuori da contesti clinici, rientra nelle competenze della profes­sione sanitaria dello psicologo.[25]

 

Nel passaggio successivo viene riportato l’art. 1 della L. 56/1989, e così prosegue il testo:

 

[…] nella definizione delle attività che formano og­getto della professione di psicologo, è certamente ricompresa ogni forma di disagio psichico e in qualsivoglia contesto. Ne consegue che l’avere ritagliato […] da tale àmbito di intervento, un’area di intervento, oggi certamente riservata allo psicologo junior ovvero «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», ai sensi del D.L. 105/2003, anch’esso iscritto all’Albo (Sezione B), quando non allo psicologo “senior” con specializzazione in valutazione psicologica e consulenza, si pone in palese violazione della L. 56/1989.

 

E più avanti:

 

Il disagio psichico è una condizione che attiene senz’ altro alla sfera della salute ed è tale attinenza a giustificare i limiti e i controlli che vengono garantiti anche attraverso l’attività degli Ordini professionali.

Allo stato della normativa nazionale il trattamento del disagio psichico è attività sanitaria, come indirettamente, ma significativamente, confermato dall’emissione dei pareri del Consiglio Superiore di Sanità, come anche dall’inquadramento degli psicologi nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali […], nonché dalla vigilanza del Ministero della Salute sull’Ordine Nazionale degli Psicologi.

La definizione dell’attività non regolamentata del counselor […] recepita dal MiSE, non consente a questi operatori di non sconfinare nel campo proprio degli psicologi, […] senza considerare che l’attività di counseling è anche materia di scuole di specializzazione riservate a psicologi […]

Per quanto sopra esposto il ricorso va quindi accolto, poiché fondato, e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, disponendo la cancellazione dell’AssoCounseling dall’elenco delle attività non regolamentate di cui alla L. 4/2013 [corsivi miei].

 

E si noti qui come la sentenza non parli, a proposito dei counselor, di “professione”, bensì di “attività”: scelta lessicale tutt’altro che irrilevante, come appunto ho già argomentato.

Come sopra ricordato, la sentenza del TAR del Lazio è stata riformata dal Consiglio di Stato: ma — attenzione — senza entrare nel merito delle attività rivendicate dai counselor e a questi contestate dagli psicologi.

Le considerazioni del Tar del Lazio non perdono di efficacia e non sono meno condivisibili per il fatto che il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza. Tale giudizio di secondo grado, a ben vedere, non entra nel merito di quanto evidenziato dalla sentenza del TAR del Lazio: e questa elusione lo rende nel suo insieme a dir poco — con il dovuto rispetto — nebuloso e ambiguo.

Concediamoci un esame dei suoi punti cruciali.

Il TAR del Lazio aveva messo in evidenza che la L. 4/2013, all’art. 1 esclude espressamente dall’àmbito delle professioni non organizzate iscrivibili nell’elenco del MiSE di cui all’art. 2 della L. 4/2013, le attività che si sovrappongono a quelle attribuite alle professioni sanitarie e più in generale a quelle attribuite per Legge a soggetti iscritti in Albi. La sentenza del Consiglio di Stato su questo aspetto decisivo, come ora cercherò di mostrare, scivola via. Dapprima, infatti, così si esprime:

 

Nel novero delle esclusioni dall’applicazione della L. 4/2013 vanno inserite […] le categorie professioni [sic] degli “esercenti professioni sanitarie e attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio», in quanto anche per queste tipologie di professionisti esistono già specifiche normative, sentendosi obbligato il legislatore a specificare ancora meglio l’àmbito di esclusione dell’applicazione della normativa dedicata alle “professioni non organizzate”, al fine di evitare pericolosi (in particolare per l’utenza) rischi di confusione nella individuazione dei professionisti e delle attività incluse o meno nella disciplina della L. 4/2013:

 

E questa sembrerebbe una buona premessa, senonché la sentenza, poco più avanti, prosegue così:

 

Per converso nulla il testo indica di specifico in ordine ai requisiti per l’iscrizione di una associazione all’elenco di cui all’art. 2, comma 7, L. 4/2013 tenuto dal MiSE o alle regole procedurali per tale inserimento nonché alla disciplina della gestione dello stesso elenco da parte del MiSE:

Infatti la formulazione dell’art. 2, comma 7, L. 4/2013 si presenta inidonea a considerare esistente, per previsione normativa, la necessità che l’iscrizione alla quale aspirano le associazioni in questione sia preceduta dalla verifica del possesso di taluni requisiti ritenuti indispensabili per ottenere l’inserimento nell’elenco. Addirittura i requisiti per l’iscrizione nell’elenco non sono affatto indicati in modo dettagliato.

 

Ora, se non vi sono nella L. 4/2013 indicazioni relative a «taluni requisiti ritenuti indispensabili per ottenere l’inserimento nell’elenco», sembrerebbe ovvio che il MiSE debba comunque valutare caso per caso se vi siano requisiti indispensabili a determinarne l’esclusione, allo scopo di evitare, appunto, che venga violato il principio stesso alla base della Legge, e cioè che nell’elenco non finiscano associazioni afferenti ad attività sovrapponibili a quelle riservate agli esercenti professioni sanitarie e alle altre previste nell’art. 1.

Ma qui il Consiglio di Stato, semplicemente — e sorprendentemente — passa oltre.

 

In conclusione, quindi, la L. 4/2013 non specifica quali siano le doverose indagini rimesse ai competenti uffici del MiSe per vagliare l’accoglibilità o meno dell’istanza di una associazione di imprenditori o professionisti che svolgono una professione non organizzata in Ordini o Collegi, la cui presentazione ha natura di attività prettamente compilativa che si perfeziona con il deposito presso gli uffici del MiSE che dovranno vagliare la domanda degli elementi documentali richiesti dalla Legge quasi come se detti uffici non debbano svolgere alcun filtro ai fini dell’iscrizione se non quello di verificare che tutte le dichiarazioni siano ste rese e depositate con la documentazione necessaria, senza entrare nel merito dei contenuti di tale documentazione.[26]

 

E chi dunque doveva accertare, secondo il Consiglio di Stato, se le attività dichiarate dalle associazioni dei counselor fossero in contrasto con quanto richiesto dall’art. 1? Non si poteva certo pensare a una sorta di “autoselezione”, contraria per definizione all’interesse delle associazioni stesse. Se tale interesse abbia carattere di legittimità non è accertamento che spetta all’Amministrazione?

Considerato questo incomprensibile salto logico nella sentenza, e ribadita la perplessità per l’elusione della questione fondamentale, vale a dire il carattere di prestazioni sanitarie rivendicate dai counselor come pertinenti la loro “professione”, restano nella riforma del sentenza del TAR del Lazio due argomentazioni: (1) non sarebbe stato il Giudice amministrativo competente a valutare quali atti siano da considerarsi tipici o esclusivi di una professione protetta;[27] (2) la L. 4/2013, art. 2, non impone al MiSE un controllo nel merito degli atti dichiarati di propria pertinenza dalle associazioni di una “professione”[28] non protetta, ma solo gli impone un controllo della completezza dei requisiti tecnici ivi indicati.[29]

All’argomento secondo il quale il Giudice amministrativo sarebbe andato ultra petita nel considerare la sovrapposizione fra atti tipici ed esclusivi della professione di psicologo e quelli dichiarati come propri dell’attività dei counselor,[30] si potrebbe obiettare che il Giudice amministrativo non ha fatto altro che eseguire il mandato assegnatogli: la quaestio che doveva trattare riguardava proprio un ricorso fondato sulla segnalata sovrapposizione di atti conferenti una professione protetta da parte di una “professione” non protetta: pasticcio evidentemente generato da vaghezza e contraddittorietà di una Legge (la 4/2013) che appunto questa sovrapposizione imponeva di evitare, dalla superficialità o sciatteria se non peggio di un organo della Pubblica Amministrazione (il Consiglio Superiore di Sanità) e in coda a esso delle strutture funzionariali del MiSE. Che altro avrebbe dovuto fare il Giudice Amministrativo se non entrare nel merito? Chi aveva commesso errori e/o omissioni se non organismi della Pubblica Amministrazione? In quale altro modo il Giudice amministrativo avrebbe potuto dirimere il pasticcio? Rinviando la questione a quale altra competenza giurisdizionale?…

Ed era questo il secondo passaggio incomprensibile della sentenza del Consiglio di Stato. Resta certamente in piedi la constatazione (tale è, non certo un argomento) secondo la quale al MiSE non era attribuita dalla L. 4/2013 altro che l’incombenza di una verifica della congruenza e completezza della documentazione. La definirei l’interpretazione surreale di un bag del testo di Legge, cui si potrebbe, piuttosto che avanzare obiezioni, rispondere con un gesto dadaista: costituire con tutti i crismi formali una associazione di acchiappa-fantasmi o di pettinatori di bambole, dotarla di un sito web e di quanto altro richieda la L. 4/2013, e presentare domanda di iscrizione. E perché no, inserire tra gli atti che caratterizzano tali “professioni” anche qualche richiamo che abbia a che fare con la geologia o l’ingegneria edile (fantasmi, poltergeist e spiriti maligni non abitano forse il sottosuolo e le antiche magioni in rovina?), o con la medicina veterinaria (chi si occupa dell’alopecia di un orsacchiotto di pezza può ben ritenersi in grado di curare — solo le forme lievi! — anche quella del vostro cane o del vostro gatto…)

Sono dunque del parere che la sentenza del TAR conservi tuttora il valore culturale di rappresentare una solida argomentazione descrittiva e deduttiva contro le illecite attività dei counselor. Il contenzioso resta aperto, ed è quello di una professione — la nostra — in regola col dettato costituzionale contro una pseudo-professione sorta e maturata solo grazie alle ambiguità e alle storture di un apparato legislativo lacunoso e auto-contraddittorio, voluto da una politica (dell’UE prima che dell’Italia) illusa e illusionista, orientata ad allargare il mercato del lavoro senza controllo e senza alcuna cura della qualità, in un’ottica di crescita consumistica: le professioni appiattite sul commercio, e largo a chi è più abile nel marketing. Nondimeno, come si è ricordato più sopra, questo orientamento “aperturista” tuttora salvaguarda — almeno sulla carta — le professioni sanitarie: sono quindi le forzature della fase applicativa che determinano le aberrazioni di cui ci stiamo occupando.

Merita qui anche di ricordare un precedente. La questione evidenziata dalla sentenza del TAR Lazio, relativa alla diagnosi quale premessa di un intervento illecito, da parte di soggetti non abilitati all’esercizio della professione di psicologo, era stata già trattata dalla Suprema Corte: si veda la sentenza 17702 del 3 marzo 2004 della VI Sezione penale, relativa a un abuso della professione di psicologo da parte di un soggetto sedicente “pranoterapeuta”:

 

[…] l’attività di dialogo con i propri clienti, volta a chiarire eventuali disturbi di natura psicologica e anche a fornire consigli, svolta da un mero pranoterapeuta, prima della fase della “seduta” relativa alla pranoterapia, costituisce un’attività di diagnosi e di terapia che, nonostante la genericità delle indicazioni contenute nella L. 18 febbraio 1989, n. 56 (Legge professionale) è certamente intimamente connessa alla professione di psicologo, costituendo espressione della specifica competenza e del patrimonio di conoscenze della psicologia […]

 

5.

 

Torniamo ora alla dimensione deontologica dell’ attività professionale degli psicologi, e diciamo un’ultima cosa — riepilogativa — sul divieto deontologico di insegnamento degli strumenti operativi della psicologia a soggetti a essa estranei.

A volte si invoca l’ispirazione del Codice Deontologico agli Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct dell’American Psychological Association (APA).[31] La derivazione culturale è pacifica: quella giuridica, invece, è fonte di equivoco.

Va infatti rilevato, a riguardo, che esiste un’importante differenza tra le norme emanate da un Ente pubblico come l’Ordine professionale e le regole a cui si deve attenere chi si iscrive a un’associazione privata (tale è nell’ordinamento americano l’APA). In un’associazione privata, tanto nel nostro sistema giuridico come in quello anglosassone, lo statuto e il regolamento sono il contratto che lega fra di loro gli associati: chi si associa si obbliga al loro rispetto rinunciando contestualmente a esercitare alcuni diritti eventualmente incompatibili con questo stesso contratto. Sarebbe ben strano che io pretendessi di restare socio di un circolo di ispirazione cattolica, dopo essermi convertito all’Islam, o volessi prendere la tessera di un partito di ispirazione monarchica pur professando apertamente idee repubblicane; ma per scendere a livelli meno ideologici, un club molto esclusivo può obbligare i soci a presentarsi alle cene in abito da sera, se tale regola fa parte del contratto fra i soci, e questi al momento dell’associatura vi hanno esplicitamente aderito: perciò è normale e lecito che non venga ammesso alla cena il socio in pullover girocollo e giacca di fustagno; e gli esempi potrebbero continuare all’ infinito (fino alla geniale, notissima battuta di Groucho Marx, «Non vorrei mai far parte di un club che ammetta uno come me tra i suoi soci!»).

Come sottolineato più sopra, l’Ordine professionale non è un’associazione cui, liberamente aderendo, liberamente si rinunci pro-tempore a esercitare taluni diritti di cittadino della Repubblica Italiana; in quanto Ente pubblico l’Ordine ha carattere coattivo, nel senso che non si può esercitare la professione se non si è iscritti, e per altro l’iscrizione è sì un diritto soggettivo, ma solo se si soddisfano i requisiti di Legge, uno dei quali non è “automaticamente” in possesso del laureato che abbia ultimato il tirocinio: occorre infatti, come si è qui più volte ripetuto, avere superato un Esame di Stato (art. 33, comma 5 della Costituzione). Ne consegue che, là dove la giurisdizione interna della professione di psicologo contraddice la Costituzione, imponendo all’iscritto la rinuncia a un diritto fondamentale, semplicemente sbaglia. Ma il problema (o paradosso) rimane: se lo psicologo insegna l’uso degli strumenti operativi della professione a soggetti che egli sa o suppone intenzionati a servirsene per scopi illeciti (violazione dell’art. 348 del Codice Penale), compie un atto eticamente e professionalmente riprovevole, la cui sanzionabilità richiede tuttavia — proprio a causa di questa intrinseca, e credo non risolvibile, ambiguità del dettato legislativo sottostante — una adeguata contestualizzazione.

Vi sarebbero certamente non pochi altri aspetti di criticità su cui riflettere in merito al rapporto etica/psicologia/diritto, nella prospettiva di dotare la nostra famiglia professionale di un sistema di regole da porre alla guida di una corretta condotta del nostro lavoro, nel rispetto dell’interesse pubblico che l’ordinamento della professione stessa tutela: spero di essere riuscito qui a dare, per il momento, un’idea della complessità e dell’ampiezza dei problemi che incombono su tutti gli psicologi, e in misura maggiore su quelli tra noi — docenti universitari e delle Scuole pubbliche e private di specializzazione, consiglieri degli Ordini professionali — che hanno la responsabilità di sviluppare a riguardo criteri di garanzia, e sulla concreta applicazione di tali criteri esercitare un’attività di promozione, di vigilanza e di tutela.

 

Riferimenti bibliografici

 

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Cassese, S. (1995), Come opinare in modo ragionevole sulla possibilità di adottare Leggi chiare, in Quaderni di Filosofia Analitica del Diritto, n. 10, Milano, Giuffrè, pp. 34-37 (non sfuggirà l’intonazione garbatamente ironica del titolo).

Ginzburg, C. (1979), Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Gargani, A. (ed.), Crisi della ragione, Torino, Einaudi

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Stampa, P. (1998), Problemi etici e giuridici della professione di psicologo: conoscenze, competenze, connessioni, in . Crocetti, G., Cucino, Maiorano, N. e Stampa, P. (eds.), Manuale etico-giuridico della professione di psicologo, Bologna, Pendragon

 

[1] Elaborazione del testo della lectio magistralis tenuta nell’aula magna della Facoltà di Medicina e Psicologia, “Sapienza” Università di Roma, sede di via dei Marsi, 5 novembre 2016.

[2] Iniziativa della quale va il merito in primis ad Anna Maria Giannini, al past-Preside Cristiano Violani e al vice-Preside Fabio Lucidi.

[3] Hans Kelsen, “The Law as a Specific Social Technique”, in University of Chicago Law Review, 1941, riprodotto in H. Kelsen, What  is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science, Berkeley and Los Angeles, 1957, pp. 231-256.

[4] La distinzione fra regole prescrittive, consultive e descrittive è presente, sotto altra veste e prospettiva, anche nella teoria etica di Richard M. Hare, The Language of Morals, Oxford, Clarendon Press, 1952, ricordato nell’Introduzione al presente volume.

[5] Altrimenti definita da Kant come «difetto di secunda Petri», cioè di capacità logica: l’allusione è al secondo libro delle Dialecticae institutiones (1543) di Pierre de la Ramée, latinizzato Petrus Ramus, che tratta appunto della logica: «iL difetto di giudizio è propriamente quello che si chiama grulleria, difetto a cui non c’è modo di arrecare rimedio. Una testa ottusa o limitata, alla quale non manchi altro che un conveniente grado di intelletto e dei suoi concetti, si può bene armare mediante l’insegnamento fino a farne magari un dotto. Ma, poiché in tal caso di solito avviene che si sia sempre in difetto di quello (di secunda Petri), non è punto raro il caso di uomini assai dotti, i quali nell’uso della loro scienza lascino spesso scorgere qual difetto, che non si lascia mai correggere», I. Kant, Critica della ragion pura, Laterza, Bari, vol. II, pp. 160-161, nota; la traduzione è di G. Gentile e G. Lombardo-Radice (1909/1910), riveduta da V. Mathieu (1939), che anche curò l’edizione Laterza qui utilizzata.

 

 

[6] Confesso che non mi è mai stato ben chiaro cosa intendessero qui gli estensori del Codice Deontologico richiamando fattori “politici” della relazione professionista/cliente, o dello stato psicologico di quest’ultimo… Se i fattori “personali”, “sociali” e “finanziari” (forse si voleva piuttosto dire “economici”?) sembrano volersi riferire a eventuali condizioni di difficoltà specifiche delle persone assistite, e quelli “organizzativi” ai diversi possibili contesti della consulenza, i fattori “politici” sono qui segnalati con indiretto riferimento a una delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione: più chiaro allora sarebbe stato indicare fattori “ideologici”, a comprendere anche l’orientamento religioso ovvero agnostico o ateista, l’ adesione a formazioni associative e movimenti di pensiero etc.

[7] Torino, Fratelli Pomba Libraj, 1875-1879, vol. V, ad vocem.

[8] London, The Philological Society, 1961, vol. VI, ad vocem.

[9] Paris, CNRS, 1980, vol. VIII, ad vocem.

[10] Torino, UTET, 1961-2004, vol. XVIII, ad vocem.

[11] Torino, UTET, 1961-2004, vol. VI, ad vocem.

[12] «Affinché si possa configurare il concorso morale nel reato occorre che vi sia prova di un comportamento esteriore qualificabile come contributo alla commissione del reato, nel senso che esso abbia fatto sorgere il proposito criminoso altrui o che lo abbia rafforzato, ovvero ancora che abbia agevolato l’azione illecita, materialmente posta in essere da altri» (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 36739/17; depositata il 24 luglio).

[13] La c.d. “Sentenza Zerbetto”, Tribunale di Milano, n. 10289/11.

[14] Vedi Cassazione Penale, Sez. IV, n. 38799/11, relativa alla responsabilità oggettiva di un direttore tecnico di cantiere per un infortunio a un lavoratore; Cassazione penale, Sez. V, n. 38085/12, condanna di imputati “eccellenti” per le violenze perpetrate da agenti della Polizia di Stato contro gli occupanti della scuola Diaz di Bolzaneto; Cassazione penale, Sez. feriale, n. 35729/13, condanna definitiva di Silvio Berlusconi e altri per frode fiscale.

[15] Cfr. M. Grasso e P. Stampa, L’inconscio non abita più qui. Psicologia clinica e psicoterapia nella società dell’illusione di massa, Milano, Angeli, p. 121 ss., ove si sostiene che per le concettualizzazioni relative allo studio della condotta umana e delle sue motivazioni, nell’espressione evidence based il sostantivo andrebbe meglio inteso non come “prova scientifica” (nel senso delle scienze naturali), ma come “evidenza”, con riferimento al c.d. paradigma indiziario: modello che, a partire da Ch. S. Peirce gode di una una solida tradizione epistemologica, da Ginzburg (1979) a Carli (1987) per citare solo i più significativi autori italiani.

[16] La questione in gioco era qui la legittimità o meno dell’uso, da parte del difensore di un imputato nel processo c.d. “mafia capitale”, di affermazioni ingiuriose se non addirittura sottilmente minacciose nei confronti di un giornalista che anni addietro, ben prima delle inchieste ufficiali, aveva segnalato alla pubblica opinione la pericolosità sociale di quello stesso imputato e dei suoi complici.

 

[17] Torino, UTET, 2010, vol. II, ad vocem.

[18] Corsivo mio.

[19] «Recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti».

[20] Corsivo mio.

[21] Se non vogliamo invece suggerire la possibilità che tale uso distorto sia dovuto non solo e non tanto all’equivoco semantico, ma anche e soprattutto alle attività di lobbying di alcune fra le categorie interessate.

 

[22] Con sentenza n. 01273/2016 del 22/01/2019.

[23] Corsivo mio.

[24] E qui sarebbe appena il caso di ricordare che in tutte le scale di valutazione dello stress in base ai life events (Paykel, Holmes e Rahe), alcune fra le condizioni qui evocate — «contrasti lavorativi, cambio carriere» — sono quelle che segnano gli scoring più elevati (cfr. http://www.psychiatryonline.it/node/3677).

[25] Corsivo mio.

[26] Corsivo mio.

[27] «[…] il Giudice di primo grado, nella sentenza qui fatta oggetto di appello, ha erroneamente ritenuto che il MiSE avrebbe dovuto svolgere una istruttoria maggiormente approfondita, fino a doversi sincerare se, effettivamente e concretamente, sotto ogni sfaccettatura della caleidoscopica [corsivo mio] attività di counseling (per come emerge dalla lettura degli atti prodotti nei due gradi di giudizio), si potesse assolutamente escludere l’emersione di tratti di sovrapposizione tra l’attività svolte dal counselor e quella dispiegata dallo psicologo professionista, laddove tale compito non era ad esso attribuito dal Legislatore».

[28] Virgolette mie, del cui uso il lettore a questo punto avrà compreso il senso.

[29] Il Consiglio di Stato addirittura ironizza anche sulla vaghezza della stessa Legge: «[…] si conferma quanto più volte espresso negli atti processuali già nel primo grado di giudizio in merito alla non limpida e immediata percepibilità degli obiettivi che il Legislatore si è voluto porre con il varo della L. 4/2013». E sottolinea come la ragione per cui Assocounseling debba essere riammessa nell’elenco del MISE sia che non è previsto nel testo della L. 4/2013 un sistema di requisiti qualitativi necessari per essere iscritti all’elenco, né pone in capo al MiSE il compito di effettuare verifiche se non su adempimenti meramente formali: «[…] la formulazione dell’art. 2, comma 7 [della L. 4/2013] si presenta inidonea a considerare esistente, per previsione normativa, la necessità che l’iscrizione alla quale aspirano le associazioni in questione sia preceduta dalla verifica del possesso di taluni requisiti ritenuti indispensabili per ottenere l’inserimento nell’elenco. Addirittura i requisiti per l’iscrizione all’elenco non sono affatto indicati in modo dettagliato [… e] appare sufficiente dimostrare di aver rispettato le prescrizioni di cui ai successivi art. 5 (l’esistenza di un atto costitutivo o di uno statuto, la puntuale declaratoria del tipo di attività professionale svolta dagli associati, la individuazione di coloro che siedono negli organismi deliberativi e siano titolari delle cariche sociali, la rappresentanza della struttura organizzativa dell’associazione, la dichiarazione che l’associazione non ha scopo di lucro), 6 (l’esistenza di un modello di autoregolamentazione […]), 7 (la predisposizione di un sistema di attestazione di professionalità degli iscritti). […] Quindi gli uffici del MiSE, secondo il dettato legislativo, non eseguono un effettivo e penetrante intervento valutativo sull’istanza presentata, ma eseguono una mera attività di acclaramento circa la completezza documentale della domanda proposta dall’associazione, spingendosi non oltre la verifica circa la presenza di tutti i contenuti richiesti dalla L. 4/2013 nella domanda stessa […]».

[30] «Appare quindi evidente che […] le censure mosse nella presente sede di appello nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio da AssoCounseling trovino fondatezza, non spettando a questo Giudice […] di dover delimitare i confini tra l’attività di counseling e l’attività di psicologo professionale né di individuare in quali àmbiti possano manifestarsi sovrapposizione [sic], trattandosi di questioni rimesse all’esercizio del potere sanzionatorio da parte delle Autorità competenti nei confronti dei singoli professionisti iscritti ad AssoCounseling che dovessero trasgredire le previsioni contenute nelle normative di settore, indipendentemente dalla intervenuta iscrizione dell’associazione nell’elenco di cui all’art. 2, comma 7, L. 4/2013». Si rimanda, insomma, all’eventuale accertamento di violazione da parte di singoli counselor dell’art. 348 del Codice penale: ciò che è ovvio, e nulla ha a che vedere con la materia trattata. In teoria, anche una associazione di persone con intenti esplicitamente delinquenziali potrebbe essere iscritta nell’elenco del MiSE, essendo l’atto delinquenziale responsabilità del singolo associato che lo abbia commesso?

[31] https://www.apa.org/ethics/code.

 

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